- Numero di ricorso: 47284/16, 84604/17
- Data della sentenza: 19/12/2024
- Stato Convenuto: Italia
- Oggetto: Confisca, prescrizione, presunzione di innocenza, legalità
Fatti
L.E. era amministratore e socio di una società che aveva ottenuto fondi pubblici per costruire un hotel, risultando condannato per truffa aggravata. La Corte d’appello ha successivamente dichiarato estinti i reati per prescrizione, ma ha confermato la confisca diretta del bene realizzato con i fondi illeciti. N.B., direttore e socio unico di altra società, era stato condannato in primo grado per reati fiscali. Anche in questo caso, i reati furono dichiarati prescritti, ma la confisca del denaro fu confermata.
Motivazioni
La Corte ha esaminato i ricorsi sotto i profili degli articoli 7, 6 §§ 1 e 2 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. (1) In merito all’art. 7, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi: la confisca diretta dei proventi di reato, secondo la giurisprudenza interna e sovranazionale, non costituisce ‘pena’ ai sensi dell’articolo 7. È una misura di sicurezza patrimoniale di natura preventiva e restitutoria, finalizzata a rimuovere i profitti illeciti, indipendentemente da una condanna definitiva. (2) Rispetto all’art. 6 § 1, pur riconoscendo l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale interno sulla possibilità di applicare la confisca dopo la prescrizione, la Corte ha ritenuto che tale divergenza sia stata risolta in modo efficace dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2015 (sentenza Lucci). Il meccanismo interno di risoluzione delle divergenze si è rivelato funzionante. (3) Quanto all’art. 6 § 2, la Corte ha invece rilevato una violazione: i giudici nazionali, pur dichiarando la prescrizione del reato, hanno comunque accertato la responsabilità penale del ricorrente ai soli fini della confisca, formulando una valutazione di colpevolezza in assenza di condanna definitiva, in contrasto con la presunzione d’innocenza. (4) Infine, la Corte ha esaminato anche il ricorso del secondo ricorrente sotto il profilo dell’art. 1 del Protocollo n. 1: ha riconosciuto che la confisca aveva inciso sul diritto al pacifico godimento dei beni. Tuttavia, ha rilevato che, trattandosi di beni considerati provento diretto di reato e in presenza di una dichiarazione di responsabilità non contestata sul merito, l’ingerenza era giustificata da un interesse generale e proporzionata. Tuttavia, ha evidenziato il problema della prevedibilità della misura: al momento della confisca, la giurisprudenza interna prevalente vietava la confisca in caso di estinzione del reato, ponendo un problema di legalità.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi ai sensi dell’art. 7. Ha ritenuto non violato l’art. 6 § 1 grazie al superamento del contrasto giurisprudenziale interno. Ha invece riconosciuto la violazione dell’art. 6 § 2 per aver affermato la colpevolezza sostanziale del primo ricorrente in assenza di condanna. Ha infine esaminato l’art. 1 del Protocollo n. 1, sottolineando problemi di prevedibilità normativa della confisca nel caso del secondo ricorrente.


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