- Numero di ricorso: 64066/19
- Data della sentenza: 13/02/2025
- Stato Convenuto: Italia
- Oggetto: violenza domestica, prescrizione, articolo 3 CEDU, inchiesta inefficace
Fatti
P.P., cittadina italiana, denunciò nel 2009 il suo ex-compagno A.B. per atti di violenza fisica, molestie e persecuzioni avvenuti tra il 2007 e il 2009. Tre episodi principali di violenza fisica vennero documentati, insieme a un comportamento costante di controllo e intimidazione. La denuncia fu iscritta nel registro degli illeciti solo dopo tre mesi e l’inchiesta procedette con ritardi notevoli. Dopo anni di procedimento, i fatti furono dichiarati prescritti e A.B. fu assolto. Solo nel 2024, in sede civile, A.B. fu condannato al risarcimento dei danni, ma il procedimento non era ancora definitivo.
Motivazioni
La Corte ha ritenuto applicabile l’articolo 3 CEDU, valutando che le violenze fisiche e psicologiche subite dalla ricorrente raggiungessero la soglia di gravità necessaria. Ha constatato che le autorità italiane non hanno adottato misure sufficienti per proteggere la ricorrente e garantire una risposta giudiziaria adeguata alla gravità dei fatti. In particolare, ha rilevato una grave lentezza nel trattamento della denuncia: tre mesi per l’iscrizione al registro, quattro anni per il rinvio a giudizio e più di sei anni per il primo giudizio. La prescrizione del reato è stata conseguenza diretta della lentezza dell’apparato giudiziario. La Corte ha criticato la mancata considerazione delle specificità della violenza domestica, come stabilito anche nella Convenzione di Istanbul e nella giurisprudenza consolidata (Opuz c. Turchia; Valiulienė c. Lituania). Le autorità non hanno agito con la necessaria diligenza e hanno permesso una totale impunità dell’autore, compromettendo l’effettività della protezione contro i maltrattamenti. È stata anche evidenziata la strutturale inefficienza del sistema italiano sulla prescrizione penale, già oggetto di critiche da parte del GREVIO. La Corte ha infine ribadito che il perseguimento effettivo dei reati di violenza domestica è un obbligo positivo ineludibile per gli Stati membri.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato all’unanimità la violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il suo profilo procedurale. Ha stabilito che lo Stato italiano deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, la somma di 10.000 EUR per danno morale, con interessi in caso di ritardo. Nessun importo è stato riconosciuto per spese legali, in quanto non richiesto. È stata rigettata ogni altra richiesta di soddisfazione equa.


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