- Numero di ricorso: 71671/16, 40190/18
- Data della sentenza: 10/12/2024
- Stato Convenuto: Russia
- Oggetto: Tratta di esseri umani, Lavoro forzato, Servitù, Discriminazione, Violenza di genere
Fatti
Le ricorrenti, F.M., A.M., G.N., B.K. e N.I., cittadine kazake e uzbeke, sono state vittime di tratta e sfruttamento lavorativo in Russia tra il 2002 e il 2016. Reclutate con l’inganno e private dei loro documenti di identità, sono state costrette a lavorare in condizioni di servitù in negozi di alimentari a Mosca, subendo violenza fisica, sessuale e psicologica. Nonostante le denunce e le segnalazioni di organizzazioni internazionali, le autorità russe non hanno adottato misure efficaci per proteggere le ricorrenti e perseguire i responsabili.
Motivazioni
La Corte ha stabilito che la Russia ha violato l’articolo 4 della CEDU, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. In particolare, la Corte ha rilevato che la Russia non ha adempiuto agli obblighi positivi di protezione delle vittime di tratta, non ha istituito un quadro legislativo e amministrativo adeguato per prevenire e punire la tratta, il lavoro forzato e la servitù, e non ha intrapreso misure operative per proteggere le ricorrenti. La Corte ha inoltre evidenziato la mancanza di un’indagine efficace sulle denunce di tratta, lavoro forzato, servitù e violenza di genere, che ha favorito un clima di impunità e ha privato le ricorrenti della possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti. La Corte ha anche riscontrato una violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 4, rilevando un atteggiamento discriminatorio nei confronti delle ricorrenti in quanto donne, straniere e con status migratorio irregolare. La Corte ha concluso che l’inazione delle autorità russe nel proteggere le ricorrenti dalla tratta e dallo sfruttamento e nell’indagare sui reati commessi contro di loro ha costituito una discriminazione basata sul genere, sull’origine etnica e sullo status sociale.
Conclusioni
La Corte ha concluso che la Russia ha violato l’articolo 4 della CEDU, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, per non aver protetto le ricorrenti dalla tratta e dallo sfruttamento lavorativo e per non aver condotto un’indagine efficace sui reati commessi contro di loro. La Corte ha anche riscontrato una violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 4, per la discriminazione subita dalle ricorrenti in quanto donne, straniere e con status migratorio irregolare. La Corte ha condannato la Russia a risarcire le ricorrenti per i danni morali subiti.


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