• Numero di ricorso: 32312/23
  • Data della sentenza: 13/06/2024
  • Stato Convenuto: Ungheria
  • Oggetto: Diritto alla vita, Assistenza al suicidio, Fine vita, Dignità, Sofferenza

Fatti

Il ricorrente, D.K., affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia neurodegenerativa progressiva e incurabile, lamenta l’impossibilità di ricorrere al suicidio assistito in Ungheria a causa del divieto assoluto e extraterritoriale previsto dalla legge penale ungherese. Il ricorrente sostiene che tale divieto viola il suo diritto al rispetto della vita privata (articolo 8 CEDU) e il diritto a non essere discriminato (articolo 14 CEDU).

Motivazioni

La Corte ha riconosciuto che il divieto di assistenza al suicidio limita il diritto del ricorrente alla morte autodeterminata, ma ha concesso agli Stati un ampio margine di apprezzamento in materia. La Corte ha evidenziato la mancanza di consenso europeo sulla legalizzazione del suicidio assistito, nonostante una tendenza emergente verso la decriminalizzazione. La Corte ha sottolineato l’importanza di cure palliative di alta qualità, incluso l’accesso alla sedazione palliativa, per garantire una morte dignitosa. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha contestato l’adeguatezza delle cure palliative disponibili in Ungheria né l’accesso alla sedazione palliativa per alleviare la sofferenza refrattaria. La Corte ha inoltre affermato che la sofferenza esistenziale, sebbene grave, è un’esperienza personale soggetta a cambiamenti e non può giustificare un obbligo di legalizzare il suicidio assistito. La Corte ha concluso che il divieto penale di assistenza al suicidio, inclusa la sua applicazione extraterritoriale, non è sproporzionato e non viola l’articolo 8 CEDU. Per quanto riguarda l’articolo 14 CEDU, la Corte ha ritenuto che la differenza di trattamento tra pazienti dipendenti da trattamenti di sostegno vitale e pazienti che non lo sono, come il ricorrente, è giustificata dalla necessità di tutelare il diritto alla vita e dalla mancanza di consenso europeo sulla legalizzazione del suicidio assistito. La Corte ha quindi concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 CEDU.

Conclusioni

La Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8 CEDU, in quanto il divieto di assistenza al suicidio, sebbene limiti il diritto del ricorrente alla morte autodeterminata, non è sproporzionato rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti dallo Stato. La Corte ha inoltre stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 CEDU, in quanto la differenza di trattamento tra pazienti dipendenti da trattamenti di sostegno vitale e pazienti che non lo sono, come il ricorrente, è giustificata. La Corte ha infine sottolineato l’importanza di rivedere la legislazione in materia, alla luce delle evoluzioni sociali e degli standard internazionali di etica medica.

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