• Numero di ricorso: 36345/16
  • Data della sentenza: 9 marzo 2023
  • Stato Convenuto: Ungheria
  • Oggetto: protezione dei dati personali – pubblicazione debiti fiscali – privacy – sanzioni fiscali

Fatti

Il ricorrente, L.B., cittadino ungherese, ha contestato la pubblicazione dei suoi dati personali, inclusa l’indirizzo di residenza, sul portale dell’Autorità Fiscale Nazionale ungherese. La pubblicazione è avvenuta a seguito di una decisione fiscale che ha riscontrato un debito fiscale superiore a 100 milioni di fiorini (circa 280.000 euro) in capo al ricorrente. Tra il 2013 e il 2016, L.B. era stato oggetto di un’ispezione fiscale che aveva portato alla determinazione di un consistente arretrato fiscale e alla successiva imposizione di sanzioni pecuniarie. Con una decisione definitiva, le autorità fiscali avevano pubblicato online i dati del ricorrente, inserendolo nella lista dei principali debitori fiscali. L’inserimento dei dati del ricorrente in questa lista, accessibile al pubblico tramite il sito web dell’autorità fiscale, includeva il nome, l’indirizzo di casa e il numero identificativo fiscale. Successivamente, alcune testate giornalistiche online avevano ulteriormente diffuso tali informazioni, creando una mappa interattiva che identificava con precisione il ricorrente e altri debitori fiscali. L.B. ha sostenuto che la pubblicazione dei suoi dati personali ha causato danni significativi alla sua reputazione, oltre a violare il suo diritto alla privacy, protetto dall’Articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Le autorità ungheresi hanno giustificato la pubblicazione dei dati come misura necessaria per garantire trasparenza fiscale e migliorare la disciplina fiscale dei contribuenti. Tuttavia, L.B. ha sostenuto che la misura era eccessiva e sproporzionata, non giustificata da un’adeguata analisi dell’impatto sulla sua privacy e in violazione delle norme europee sulla protezione dei dati.

Motivazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha esaminato il caso alla luce dell’Articolo 8 della Convenzione, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e ha valutato se la pubblicazione dei dati del ricorrente fosse una misura necessaria e proporzionata in una società democratica. La Corte ha riconosciuto che vi è stata un’interferenza con il diritto del ricorrente alla privacy, poiché la pubblicazione dei suoi dati personali, inclusa l’indirizzo di residenza, rappresenta una grave ingerenza nella vita privata, soprattutto quando le informazioni sono diffuse attraverso Internet. Sebbene la pubblicazione dei dati fiscali possa avere un legittimo scopo di interesse pubblico, come migliorare la trasparenza e la disciplina fiscale, la Corte ha concluso che le autorità ungheresi non hanno bilanciato adeguatamente l’interesse pubblico con il diritto del ricorrente alla privacy. La Corte ha evidenziato che la legislazione ungherese non prevedeva un’adeguata valutazione individuale della proporzionalità della pubblicazione dei dati e non ha considerato l’impatto specifico che la diffusione su larga scala tramite Internet avrebbe avuto sul ricorrente. Inoltre, la pubblicazione dell’indirizzo di casa del ricorrente non era necessaria per raggiungere l’obiettivo di dissuadere altri debitori fiscali o migliorare la trasparenza fiscale. La Corte ha quindi ritenuto che la pubblicazione dei dati del ricorrente non rispettasse il principio di minimizzazione dei dati, previsto dalle normative europee sulla protezione dei dati personali.

Conclusioni

La Corte ha stabilito che vi è stata una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione, in quanto la pubblicazione dei dati personali di L.B., compreso il suo indirizzo di residenza, non era giustificata né necessaria alla luce degli obiettivi perseguiti. La Corte ha ordinato all’Ungheria di risarcire il ricorrente per i danni morali subiti, riconoscendo che la diffusione non autorizzata dei suoi dati ha avuto un impatto sproporzionato sulla sua vita privata e sulla sua reputazione. La somma del risarcimento stabilita è stata di 12.000 euro per i danni morali, oltre alle spese legali sostenute dal ricorrente.

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