- Numero di ricorso: 3153/16 e 27758/18
- Data della sentenza: 08/09/2022
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: Privacy, discriminazione, dati sensibili, donazione di sangue
Fatti
Il ricorrente, Laurent Drelon, cittadino francese, ha tentato più volte di donare sangue presso strutture pubbliche francesi, ma la sua offerta è stata rifiutata in base a una controindicazione legale applicabile agli uomini che avevano avuto rapporti sessuali con altri uomini. Durante i colloqui medici preliminari, la sua riluttanza a rispondere a domande sul suo comportamento sessuale ha portato alla registrazione di dati sensibili sulla sua presunta orientazione sessuale, che sono stati successivamente conservati in un database statale. Tali dati sono stati trattenuti senza limiti temporali chiari, con una validità dichiarata fino al 2278. Il ricorrente ha sostenuto che la raccolta e la conservazione di tali informazioni costituivano una violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione, rispettivamente sul diritto al rispetto della vita privata e sul divieto di discriminazione.
Motivazioni
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha analizzato la questione sotto il profilo delle interferenze con il diritto alla privacy e delle potenziali discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. È stato riconosciuto che la raccolta e la conservazione dei dati personali del ricorrente rappresentavano un’interferenza con il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’articolo 8 della Convenzione. La Corte ha osservato che la natura sensibile dei dati, riguardanti la presunta vita sessuale del ricorrente, richiedeva una giustificazione particolarmente solida per qualsiasi trattamento. Sebbene il governo francese abbia sostenuto che il trattamento dei dati fosse previsto dalla legge e giustificato dall’obiettivo legittimo della sicurezza delle trasfusioni di sangue, la Corte ha ritenuto che vi fossero carenze significative nell’approccio adottato. È stato rilevato che i dati erano stati raccolti in assenza di un consenso esplicito e che la loro registrazione si basava su mere speculazioni, in quanto il ricorrente non aveva fornito informazioni dettagliate durante il colloquio medico. Questa mancanza di un fondamento fattuale per la raccolta dei dati ha violato i principi di accuratezza e necessità nella gestione dei dati personali, come definiti sia dalla Convenzione del 1981 per la Protezione dei Dati sia dalla giurisprudenza consolidata della Corte. La conservazione dei dati fino al 2278 è stata giudicata manifestamente eccessiva e non conforme al principio della limitazione temporale, che richiede che i dati personali siano conservati solo per il tempo necessario agli scopi originari della raccolta. La Corte ha concluso che la mancata revisione o aggiornamento delle informazioni nel corso degli anni aggravava ulteriormente l’interferenza con i diritti del ricorrente. Pur riconoscendo l’importanza di garantire la sicurezza delle trasfusioni di sangue e il diritto alla salute pubblica, la Corte ha affermato che l’approccio adottato dalle autorità francesi aveva superato il margine di apprezzamento consentito. Il mancato rispetto degli standard di minimizzazione e proporzionalità nell’elaborazione dei dati ha portato alla violazione dell’articolo 8. La Corte ha inoltre affrontato la questione della discriminazione, ma ha ritenuto che non fosse necessario esaminare separatamente la presunta violazione dell’articolo 14, considerando che l’inadeguata gestione dei dati era già sufficiente a determinare una violazione complessiva dei diritti del ricorrente ai sensi della Convenzione. La sentenza ha quindi stabilito che l’interferenza non era proporzionata rispetto agli scopi perseguiti e che le salvaguardie legali erano insufficienti a prevenire abusi o arbitrarietà, rendendo la raccolta e conservazione dei dati incompatibile con i principi fondamentali della Convenzione.
Conclusioni
La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione a causa della raccolta e conservazione non giustificata e sproporzionata dei dati personali del ricorrente, sottolineando la necessità di rafforzare le salvaguardie legali per la protezione della privacy.


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