- Numero di ricorso: 45443/21, 45483/21, 8701/23
- Sezione: Quinta Sezione
- Data della sentenza: 22/05/2025
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: Presunte discriminazioni riguardanti la tassazione delle plusvalenze effettuate in operazioni di scambio di titoli connesse a fusioni societarie
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-243190
Fatti
I tre ricorrenti (A. de Galbert Defforey, M. Simoncini e Ph. Jaubert), cittadini francesi, contestano la disciplina fiscale applicabile in Francia alle plusvalenze derivanti da operazioni di scambio di titoli interne al territorio nazionale. Essi ritengono di essere stati trattati meno favorevolmente rispetto a contribuenti coinvolti in operazioni simili ma transfrontaliere, regolamentate dalla direttiva 2009/133/CE, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dell’abattement per durata di detenzione dei titoli, escluso nei loro casi perché le plusvalenze erano in report d’imposizione antecedente al 1 gennaio 2013.
Motivazioni
I ricorrenti lamentano una violazione dell’articolo 14 della Convenzione combinato con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, per essere stati discriminati in quanto soggetti a un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a contribuenti che si trovano in situazioni comparabili, ma nell’ambito di operazioni transfrontaliere soggette alla direttiva 2009/133/CE. La Corte ha riconosciuto che vi era una differenza di trattamento fondata sulla natura dell’operazione (interna vs transfrontaliera), ma ha ritenuto che essa fosse giustificata da un obiettivo legittimo: il rispetto degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione Europea. La Corte ha inoltre ritenuto che la differenza di trattamento fosse proporzionata allo scopo perseguito e che non vi fosse violazione della Convenzione, pur in presenza di una discriminazione a rebours. Essa ha anche sottolineato che gli Stati membri non sono obbligati a estendere automaticamente a situazioni puramente interne le regole previste per armonizzare fiscalmente le operazioni transfrontaliere.
Conclusioni
La Corte conclude che non vi è stata violazione dell’articolo 14 combinato con l’articolo 1 del Protocollo n. 1. Sebbene i ricorrenti abbiano subito un trattamento fiscale differente rispetto ai soggetti coinvolti in operazioni transfrontaliere, tale differenza è giustificata dal dovere della Francia di conformarsi al diritto UE e non costituisce una discriminazione vietata dalla Convenzione.


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