- Numero di ricorso: 49904/21
- Data della sentenza: 04/07/2024
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: Articolo 6 § 2 – Presunzione d’innocenza – Significato di una frase della sentenza della Corte di cassazione in un procedimento strettamente connesso alla messa in stato d’accusa del ricorrente, interpretabile come attribuzione di responsabilità penale
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-234523
Fatti
L.G., revisore legale, era associato di due società di revisione incaricate da un gruppo societario. A seguito della morte della presidente del gruppo, un audit rivelò irregolarità nei bilanci certificati. Nel 2017 L.G. e le sue società presentarono denuncia, ma nel 2019 la loro costituzione di parte civile fu dichiarata inammissibile dal giudice istruttore, ritenendo che vi fossero forti presunzioni di irregolarità da parte loro. Nel 2020, L.G. fu formalmente messo in stato di accusa per diffusione di informazioni false. La Corte di cassazione, nel 2021, confermò il rigetto della costituzione di parte civile, affermando che il ricorrente aveva “partecipato a un concerto fraudolento”.
Motivazioni
La Corte ha ritenuto applicabile l’art. 6 § 2 della Convenzione poiché, sebbene l’atto impugnato (l’inammissibilità della costituzione di parte civile) non fosse diretto contro il ricorrente in qualità di imputato, era strettamente connesso alla sua messa in stato d’accusa. Dopo aver escluso che la decisione del giudice istruttore violasse la presunzione d’innocenza, ha esaminato le affermazioni della Corte di cassazione, rilevando che in uno specifico passaggio si affermava che L.G. aveva “partecipato a un concerto fraudolento volto a mascherare una situazione finanziaria compromessa”. Tale formulazione è stata ritenuta dalla Corte europea ragionevolmente interpretabile come un’attribuzione anticipata di colpevolezza in relazione a un reato per il quale la colpevolezza non era stata legalmente accertata. Pur riconoscendo che altri passaggi della sentenza riguardavano le società e descrivevano uno stato di sospetto, la frase incriminata rivolta al ricorrente costituiva una violazione della presunzione d’innocenza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui ogni dichiarazione prematura di colpevolezza da parte di autorità giudiziarie viola l’articolo 6 § 2, anche in assenza di una condanna.
Conclusioni
La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 6 § 2 CEDU, ritenendo che la Corte di cassazione abbia usato un linguaggio che implicava la colpevolezza del ricorrente, in contrasto con la presunzione d’innocenza. Ha ritenuto che il solo accertamento della violazione costituisse una soddisfazione equa sufficiente e ha respinto la richiesta di risarcimento per danno morale.


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