- Numero di ricorso: 32483/19, 35049/19
- Data della sentenza: 11/06/2024
- Stato Convenuto: Regno Unito
- Oggetto: Compensazione, presunzione, innocenza, condanne
Fatti
V.N. e S.H. sono stati condannati per reati gravi (il primo per tentato stupro, il secondo per omicidio). Successivamente, grazie a nuovi elementi probatori o a fatti emersi dopo il processo, le loro condanne sono state annullate dalla Court of Appeal (Criminal Division) in quanto ritenute “insicure”. Pur essendo stati scarcerati e considerati liberi, hanno presentato istanza di compensazione per ingiusta condanna (cd. ‘miscarriage of justice’). Le autorità competenti hanno respinto tali istanze, ritenendo che i nuovi o più recenti elementi di prova non dimostrassero oltre ogni ragionevole dubbio che i ricorrenti non avessero commesso i reati ascritti. I ricorrenti hanno proposto ricorso interno, sostenendo che il diniego di compensazione violasse la presunzione di innocenza, garantita dall’articolo 6 § 2 della Convenzione. Le corti nazionali, fino alla Corte Suprema, hanno confermato che, a fronte del nuovo quadro normativo introdotto dalla sezione 133(1ZA) del Criminal Justice Act 1988, la mancata concessione della compensazione non costituisse in sé un dubbio sulla loro innocenza né un’incompatibilità con il principio di presunzione di innocenza. Di conseguenza, la questione è stata portata davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha esaminato gli atti e le motivazioni addotte dalle parti.
Motivazioni
La Corte esamina anzitutto la rilevanza dell’articolo 6 § 2 della Convenzione in procedimenti successivi all’annullamento della condanna. Ricorda che la presunzione di innocenza, nella sua ‘seconda dimensione’, impedisce alle autorità di trattare chi è stato assolto o prosciolto come se fosse colpevole. Il perno del caso consiste nel valutare se il diniego di compensazione, fondato sul requisito che le nuove prove mostrino oltre ogni ragionevole dubbio l’assenza di responsabilità del richiedente, comporti un’illecita attribuzione di colpevolezza. La Corte riprende i propri precedenti (in particolare la sentenza Allen c. Regno Unito) e chiarisce che, anche dopo l’annullamento della condanna, può sussistere un ‘legame’ con il processo penale ai sensi dell’articolo 6 § 2, specie se le ragioni addotte dalle autorità nazionali equivalgono a un’illazione di colpevolezza. Tuttavia, la Corte sottolinea che non si ha automaticamente una violazione quando vi è un rigetto della domanda di compensazione: ciò che conta è se la decisione di diniego lasci intendere, direttamente o indirettamente, che il ricorrente avrebbe dovuto essere condannato. Nel caso specifico, la Corte osserva che la normativa del Regno Unito, così come applicata alle istanze di V.N. e S.H., non richiede un pronunciamento giudiziario su colpevolezza o innocenza in astratto, ma semplicemente una verifica (condotta dal Segretario di Stato) se il fatto nuovo dimostri in modo conclamato che il richiedente non ha commesso il reato. La motivazione di rifiuto non ha formulato nessuna affermazione che i ricorrenti avrebbero meritato la condanna penale. Inoltre, l’ordinamento inglese riconosce che le sentenze di annullamento restano valide e non implicano un ribaltamento di tale esito. In sostanza, i giudici di Strasburgo concludono che questa procedura di compensazione costituisce una legittima scelta di politica legislativa, volta a risarcire soltanto coloro che riescano a mostrare, con elementi probatori dirompenti, la totale assenza di colpevolezza. Tale costruzione non viola la Convenzione fintantoché la base del diniego non suggerisca che l’annullamento della condanna fosse erroneo. Esaminando la documentazione concreta, la Corte rileva che le autorità nazionali si sono limitate a constatare l’assenza del requisito ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ senza scavalcare o mettere in dubbio la pronuncia di annullamento. Di conseguenza, non emerge una lesione effettiva della presunzione di innocenza, e non si ravvisa un’ingerenza sproporzionata rispetto all’articolo 6 § 2. Viene pertanto confermato che il rifiuto della compensazione non equivale a una stigmatizzazione di colpevolezza.
Conclusioni
La Corte, dopo aver preso atto dell’ampio margine di apprezzamento di cui dispongono gli Stati nel predisporre sistemi di risarcimento in caso di annullamento di condanna, ha stabilito che, nel caso di V.N. e S.H., il rifiuto di compensazione non contiene alcuna affermazione che metta in discussione il fatto che essi debbano essere considerati innocenti ai fini penali. Conseguentemente, la Corte non ravvisa una violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione, in quanto tale rigetto non si traduce in un giudizio implicito di colpevolezza. Ha così ritenuto compatibile con la presunzione di innocenza la definizione legislativa di ‘miscarriage of justice’ inserita dal legislatore britannico, purché le autorità si astengano dal formulare sospetti di responsabilità penale. In conclusione, la domanda è respinta per insussistenza della violazione lamentata e la sentenza interna del Regno Unito risulta conforme al dettato convenzionale.


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