- Numero di ricorso: 24622/22
- Data della sentenza: 29/08/2024
- Stato Convenuto: Repubblica di San Marino
- Oggetto: Vaccinazione anti-Covid, Misure sanitarie, Personale socio-sanitario, Proporzionalità
Fatti
I ricorrenti, tra cui la/o sig. P., sono operatori sanitari e socio-sanitari che hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Secondo la normativa interna contestata, il personale non vaccinato poteva essere soggetto a diverse misure, tra cui il cambiamento di mansione o, in casi estremi, la sospensione dal servizio con corresponsione di un’indennità. I ricorrenti sostengono che tali misure abbiano violato il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare e si configurino come un obbligo vaccinale surrettizio. Il procedimento è giunto dinanzi alla Corte europea per stabilire se le disposizioni in questione, e la loro applicazione, fossero o meno compatibili con le garanzie previste dalla Convenzione.
Motivazioni
La Corte ha rilevato anzitutto che la legislazione impugnata, pur regolando la posizione lavorativa del personale sanitario non vaccinato, non introduceva un obbligo vaccinale formale né autorizzava l’imposizione di sanzioni penali o amministrative dirette. L’intero impianto normativo si basava sul presupposto della libera scelta individuale, benché condizionata da misure tese a salvaguardare la salute pubblica e il corretto funzionamento dei servizi sanitari. Le disposizioni controverse stabilivano un ventaglio di possibili conseguenze: dalla riorganizzazione del lavoro per ridurre il contatto con i pazienti, fino alla sospensione dal servizio con un’indennità di importo fisso, ma senza perdita immediata del rapporto di lavoro. La Corte ha ritenuto rilevante distinguere tali misure da sanzioni punitive, sottolineando che esse trovavano giustificazione nella necessità di tutelare soggetti fragili e di garantire l’effettività del servizio ospedaliero, in linea con l’obiettivo di protezione della salute collettiva. Esaminando l’adeguatezza e la proporzionalità, ha evidenziato che i ricorrenti mantenevano la possibilità di evitare la sospensione tramite altre opzioni, come il reimpiego o l’uso di congedi. Nel contesto di una pandemia globale, il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materia di politiche sanitarie risulta ampio; la Corte ha perciò ritenuto che le misure contestate non eccedessero tale margine e risultassero proporzionate ai fini perseguiti. Inoltre, la legislazione era concepita per essere limitata nel tempo all’emergenza sanitaria e prevedeva un esame individuale delle situazioni. Sulla base di tali elementi, la Corte ha concluso che non si fosse configurata una lesione dell’articolo 8 della Convenzione e che lo Stato convenuto avesse agito entro i limiti imposti dalla tutela dei diritti fondamentali.
Conclusioni
La Corte ha concluso che le misure adottate da San Marino non costituiscono una violazione della Convenzione, ritenendole giustificate e proporzionate all’obiettivo di proteggere la salute pubblica e i diritti altrui. Non è stata riscontrata alcuna incompatibilità con l’articolo 8, poiché la scelta vaccinale è rimasta libera e le conseguenze per i non vaccinati erano disegnate in modo da salvaguardare il servizio sanitario senza introdurre sanzioni di natura punitiva.


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