[CEDU] FABBRI E ALTRI c. SAN MARINO – n. 6319/21 e altri

  • Numero di ricorso: 6319/21, 6321/21, 9227/21
  • Data della sentenza: 24/09/2024
  • Stato Convenuto: San Marino
  • Oggetto: Accesso alla giustizia, Risarcimento danni, Procedimento penale, Prescrizione, Diligenza del ricorrente

Fatti

I ricorrenti, S.F., A.M. e A.F., lamentano la violazione del diritto di accesso a un tribunale a causa dell’inazione del giudice istruttore nel procedimento penale per lesioni e minacce, che ha portato alla prescrizione dei reati e all’impossibilità di far valere le loro domande di risarcimento danni in sede civile.

Motivazioni

La Corte ha stabilito che l’articolo 6 CEDU, nel suo ambito civile, si applica ai procedimenti penali in cui è possibile per la parte lesa far valere domande di risarcimento danni. La Corte ha chiarito che, affinché l’articolo 6 sia applicabile, il ricorrente deve avere un diritto sostanziale riconosciuto dal diritto interno e deve essere stata concessa la possibilità di agire in sede penale per far valere tale diritto. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i primi due ricorrenti non avessero dimostrato in modo inequivocabile la volontà di far valere il loro diritto al risarcimento danni, in quanto non avevano presentato una dichiarazione formale di costituzione di parte civile nel procedimento penale, come previsto dalla legge sammarinese. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato le loro domande irricevibili. Per quanto riguarda il terzo ricorrente, la Corte ha ritenuto che la sua domanda fosse ricevibile, in quanto aveva presentato la dichiarazione di costituzione di parte civile. Tuttavia, la Corte ha stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 6 CEDU, in quanto il ricorrente aveva la possibilità di agire in sede civile per far valere le sue domande di risarcimento danni, sia prima che dopo la prescrizione del reato nel procedimento penale. La Corte ha evidenziato che l’inazione del giudice istruttore, pur essendo dovuta a una grave disfunzione del sistema giudiziario sammarinese, non è stata la causa unica o decisiva dell’impossibilità per il ricorrente di ottenere un risarcimento in sede penale. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha agito con la dovuta diligenza nel far valere le proprie pretese, avendo presentato la dichiarazione di costituzione di parte civile solo a ridosso della scadenza del termine di prescrizione del reato.

Conclusioni

La Corte ha dichiarato irricevibili le domande dei primi due ricorrenti, in quanto non hanno dimostrato di aver fatto valere il loro diritto al risarcimento danni in sede penale. La Corte ha invece dichiarato ricevibile la domanda del terzo ricorrente, ma ha stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 6 CEDU, in quanto il ricorrente aveva la possibilità di agire in sede civile per far valere le sue domande di risarcimento danni. La Corte ha evidenziato che l’inazione del giudice istruttore non è stata la causa unica o decisiva dell’impossibilità per il ricorrente di ottenere un risarcimento in sede penale e che il ricorrente non ha agito con la dovuta diligenza nel far valere le proprie pretese.

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