[CEDU] MOSKALJ C. CROAZIA – 60272/21

Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 60272/21
  • Data della sentenza: 15/10/2024
  • Stato Convenuto: Croazia
  • Oggetto: Accesso alla giustizia – Eccessiva lunghezza del procedimento – Risarcimento spese legali

Fatti

La ricorrente, cittadina croata nata nel 1971 e residente a Zagabria, ha avviato un procedimento di esecuzione nei confronti dell’ex marito per ottenere la custodia del figlio minore. Dopo il divorzio, avvenuto nel 2013, era stato stabilito che il figlio risiedesse con lei, ma nel 2020 il padre tratteneva il figlio a casa sua senza restituirlo alla madre, in violazione dell’ordine giudiziario. La ricorrente si è rivolta alle autorità per l’esecuzione della decisione, ma l’ex marito ha presentato una causa civile per modificare l’affidamento a suo favore, sostenendo un cambiamento delle circostanze e un conflitto tra il figlio e la madre. Il procedimento di esecuzione si è prolungato, portando la ricorrente a richiedere il risarcimento per la lunghezza eccessiva e il rimborso delle spese legali sostenute. Il tribunale costituzionale ha riconosciuto la violazione del diritto a un processo in tempi ragionevoli, ma ha rifiutato il rimborso delle spese legali, nonostante esse fossero superiori al risarcimento concesso. La ricorrente lamenta la sproporzione tra il risarcimento e le spese sostenute, sostenendo che questa decisione abbia limitato l’accesso alla giustizia.

Motivazioni

La Corte ha rilevato che l’accesso alla giustizia garantito dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo può essere ostacolato quando le spese legali eccedono il risarcimento concesso. La ricorrente è stata obbligata a sostenere significativi costi di rappresentanza legale per far valere il suo diritto a un processo tempestivo, con una somma complessiva superiore a quanto accordato come risarcimento per la violazione. La Corte ha considerato che la mancata compensazione di tali costi da parte delle autorità croate abbia inciso in modo sproporzionato sul diritto della ricorrente all’accesso alla giustizia, rendendo di fatto il diritto teorico e illusorio. Ha inoltre sottolineato che l’assenza di un rimborso integrale di queste spese possa fungere da deterrente per altri cittadini che intendano avvalersi dei rimedi giuridici nazionali in situazioni analoghe, compromettendo l’effettività del sistema giuridico. La decisione del tribunale costituzionale di non riconoscere il rimborso delle spese legali, secondo la Corte, non è stata supportata da ragioni sufficientemente convincenti, in quanto le spese erano necessarie per un’adeguata rappresentanza. Inoltre, ha ritenuto che la situazione finanziaria della ricorrente, pur essendo in linea con la media, non giustificasse un onere così sproporzionato. Pertanto, la Corte ha concluso che il rifiuto del rimborso delle spese legali abbia costituito una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Conclusioni

La Corte ha concluso che vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione riguardo al diritto della ricorrente all’accesso alla giustizia, a causa della sproporzione tra il risarcimento concesso e le spese legali sostenute. La Corte ha ordinato allo Stato convenuto di corrispondere alla ricorrente la somma di 1.016 euro per danni pecuniari, 3.000 euro per danni non pecuniari e 865 euro per le spese processuali. Inoltre, ha stabilito che sugli importi sarà applicabile un tasso di interesse semplice pari al tasso marginale di prestito della Banca Centrale Europea più tre punti percentuali, qualora non venissero corrisposti entro il termine stabilito di tre mesi.

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