Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 4907/18
  • Data della sentenza: 07/05/2021
  • Stato Convenuto: Polonia
  • Oggetto: Giusto processo – Tribunale costituito per legge – Nomina irregolare di un giudice della Corte Costituzionale

Fatti

La società ricorrente, Xero Flor w Polsce sp. z o.o., operante nel settore della coltivazione di tappeti erbosi, ha avviato una controversia legale con il Tesoro dello Stato polacco per il risarcimento di danni subiti a causa della fauna selvatica che ha danneggiato le coltivazioni. Dopo aver presentato una richiesta di compensazione, non soddisfatta integralmente, la società ha intentato una causa civile, che ha visto diverse fasi di giudizio e una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale polacca, richiesta respinta dai tribunali ordinari. Nel 2018, la società ha lamentato una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che un giudice della Corte Costituzionale, chiamato a esaminare la questione, fosse stato nominato in modo irregolare, poiché eletto in violazione delle norme nazionali. Tale irregolarità, secondo la ricorrente, avrebbe viziato l’imparzialità e la legittimità del procedimento, compromettendo il diritto a un tribunale costituito per legge.

Motivazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rilevato che il diritto a un processo equo, garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, comprende il diritto a essere giudicati da un tribunale costituito per legge. La Corte ha richiamato il test a tre fasi delineato nella sentenza Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda per valutare la legalità del tribunale, considerando se le irregolarità nella nomina di un giudice costituiscano una violazione del diritto al giusto processo. In questo caso, la Corte ha riscontrato che uno dei giudici che esaminò il ricorso della società presso la Corte Costituzionale polacca era stato nominato con una procedura che non rispettava le normative polacche, a causa della mancata conformità alla legge del procedimento di elezione da parte del Sejm (parlamento). La Corte ha stabilito che questa irregolarità minava l’apparenza di legittimità della Corte Costituzionale, poiché il giudice non era stato eletto in conformità alla legge nazionale. La Corte ha concluso che tale difetto procedurale ha leso il diritto della ricorrente a un tribunale costituito per legge, comportando una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Conclusioni

La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione al diritto della ricorrente di essere giudicata da un tribunale costituito per legge. La Corte ha disposto che lo Stato convenuto versi alla ricorrente la somma di 10.000 euro per danni morali e di 5.000 euro per le spese processuali. La Corte ha altresì ordinato che, qualora l’importo non fosse corrisposto entro tre mesi, esso sarà maggiorato di un interesse semplice pari al tasso marginale di prestito della Banca Centrale Europea, aumentato di tre punti percentuali.

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