Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 2327/20
- Data della sentenza: 25/07/2024
- Stato Convenuto: Spagna
- Oggetto: Articolo 6 e Articolo 13 della Convenzione – Accesso alla giustizia – Limiti alla giurisdizione universale – Interruzione dei procedimenti penali per l’uccisione di un giornalista in Iraq
Fatti
Il ricorrente, fratello del giornalista spagnolo José Manuel Couso Permuy, ucciso il 8 aprile 2003 da un carro armato americano durante l’invasione dell’Iraq, ha presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Dopo l’episodio, la famiglia del giornalista ha avviato procedimenti penali in Spagna per ottenere giustizia e perseguire i responsabili. Tuttavia, nel 2014, una riforma legislativa spagnola ha limitato la giurisdizione universale dei tribunali spagnoli, obbligando la chiusura del procedimento per mancanza di giurisdizione, poiché gli accusati non risiedevano in Spagna e non erano presenti nel territorio nazionale. Il ricorrente ha sostenuto che tale interruzione ha violato il suo diritto di accesso alla giustizia.
Motivazioni
La Corte ha esaminato la questione se la riforma legislativa spagnola, che ha limitato la giurisdizione universale, costituisse una violazione del diritto di accesso alla giustizia garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. Ha stabilito che, sebbene la Spagna abbia esercitato la giurisdizione per oltre dodici anni e avviato un’inchiesta iniziale, l’introduzione di restrizioni basate sulla presenza territoriale degli accusati rientrava nel margine di apprezzamento dello Stato. La Corte ha rilevato che non vi era alcun obbligo derivante dal diritto internazionale o dalla Convenzione per uno Stato di esercitare giurisdizione universale illimitata su crimini di guerra o di imporre tale obbligo alle sue corti nazionali, se non nei casi in cui esistano specifici fattori di collegamento con il paese. La decisione della Corte di chiudere il caso non è apparsa irragionevole né sproporzionata rispetto agli obiettivi della riforma e alla sovranità giurisdizionale della Spagna.
Conclusioni
La Corte ha concluso che non vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 1, poiché la riforma era conforme alla discrezionalità legislativa dello Stato di limitare la propria giurisdizione universale in mancanza di fattori di collegamento con il territorio spagnolo. Non vi è stata violazione dell’articolo 13 poiché la limitazione imposta era conforme alla legge e giustificata dalla necessità di regolamentare l’uso della giurisdizione universale.


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