Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 78017/17
  • Data della sentenza: 04/10/2022
  • Stato Convenuto: Belgio
  • Oggetto: Eutanasia – Diritti del paziente – Diritto alla vita – Procedura di controllo – Riservatezza – Durata dell’inchiesta penale

Fatti

Tom Mortier, il ricorrente, lamenta la pratica dell’eutanasia sulla madre, la quale soffriva di una depressione cronica da oltre quarant’anni. La madre, senza informare il figlio e seguendo la normativa belga, avviò la procedura di eutanasia, la cui ultima fase fu eseguita il 19 aprile 2012. Successivamente, Mortier apprese della sua morte e contestò la mancanza di coinvolgimento familiare e il processo di controllo sull’eutanasia. Secondo le sue dichiarazioni, la madre era stata dichiarata ‘incurabile’ da più specialisti, che avevano confermato la sua condizione di sofferenza psicologica insopportabile. Tuttavia, Mortier sostenne che la procedura non aveva rispettato le necessarie garanzie di protezione del diritto alla vita, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Motivazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo analizza il caso sotto il profilo delle obbligazioni positive dello Stato di proteggere il diritto alla vita, enunciato all’articolo 2 della Convenzione. La Corte evidenzia l’esistenza di un quadro legislativo belga che consente l’eutanasia, subordinata a condizioni rigorose che intendono garantire il diritto alla vita e assicurare che la procedura si svolga nel rispetto della volontà del paziente. Tuttavia, viene riscontrato un problema di indipendenza nella Commissione di controllo posteriore sull’eutanasia, poiché il medico che aveva praticato l’eutanasia sulla madre del ricorrente era presente nella Commissione che doveva valutare la correttezza dell’atto. Inoltre, la mancanza di coinvolgimento di Mortier nel processo ha sollevato questioni di riservatezza e diritto alla vita privata, esaminati sotto l’articolo 8 della Convenzione. Infine, la Corte sottolinea la durata eccessiva dell’inchiesta penale e l’insufficienza di una verifica indipendente completa e adeguata, rilevando così una carenza nelle garanzie procedurali per situazioni simili.

Conclusioni

La Corte riconosce una violazione dell’articolo 2 sotto il profilo procedurale, a causa della mancanza di indipendenza della Commissione di controllo e dell’eccessiva durata dell’inchiesta. Non rileva, invece, violazioni sotto il profilo materiale per quanto concerne la conformità della procedura di eutanasia con la legislazione belga e con la volontà espressa dalla madre del ricorrente. La sentenza conferma che le garanzie procedurali debbano essere rafforzate per evitare potenziali abusi e assicurare una verifica imparziale, indipendente e tempestiva.

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