Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 48618/22
- Data della sentenza: 19/10/2023
- Stato Convenuto: Italia
- Oggetto: Art. 8 – Diritto alla vita familiare – Diritto alla vita privata – Riconoscimento rapido delle misure adeguate per mantenere il legame familiare – Protezione dell’integrità psicologica del minore
Fatti
A partire dal 2012, C.C., madre del minore M.S., si allontanò con quest’ultimo dal domicilio familiare. I ricorrenti, padre e figlio, lamentano la mancata adozione da parte delle autorità italiane di misure idonee a mantenere il legame tra loro e a proteggere il minore dagli effetti della relazione conflittuale tra i genitori. Nel corso della procedura, diversi rapporti hanno evidenziato la situazione di malessere psicologico del minore, attribuendo tale condizione alla relazione soffocante con la madre e alla manipolazione psicologica esercitata su di lui. A fronte di tali difficoltà, il padre ha reiterato richieste per il posizionamento del minore in una struttura protetta, ma l’esecuzione di tale misura ha subito ritardi e ostacoli a causa delle opposizioni materne. Nel tempo, il minore ha espresso riluttanza nei confronti del padre, temendo le visite; tuttavia, le autorità hanno giudicato tale opposizione come effetto della manipolazione subita. L’adozione delle misure definitive ha incluso, infine, la designazione dei servizi sociali per facilitare il ripristino del legame familiare e l’istituzionalizzazione del minore in una struttura con accesso limitato ai genitori.
Motivazioni
La Corte ha valutato che l’Italia non abbia agito con sufficiente diligenza per mantenere il legame tra i ricorrenti e proteggere l’integrità psicologica del minore. Ha notato che le decisioni tardive e l’esecuzione difficoltosa delle misure di collocamento in istituto, influenzate dalle resistenze della madre, abbiano indebolito la posizione del padre e causato disagio al minore. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane, nonostante le ripetute segnalazioni di manipolazione e sofferenza psicologica da parte del minore, non abbiano attuato misure tempestive per mitigare l’influenza negativa della madre. Pertanto, la Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 8 della Convenzione per il mancato rispetto del diritto alla vita privata e familiare dei ricorrenti, sottolineando l’importanza di agire in modo rapido ed efficace per proteggere il benessere dei minori in contesti familiari conflittuali.
Conclusioni
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, condannando lo Stato italiano per non aver adottato con sufficiente prontezza le misure idonee a preservare il legame familiare tra i ricorrenti e proteggere il minore dagli effetti dannosi della relazione con la madre. La sentenza impone all’Italia di adottare misure atte a garantire la protezione del minore e a favorire un’efficace riunificazione familiare.


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