- Numero di ricorso: 29775/18 e 29693/19
- Data della sentenza: 24/03/2022
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: Riconoscimento parentale, diritti dei bambini, discriminazione, vita familiare
Fatti
Le ricorrenti, due coppie formate da donne, hanno presentato il ricorso a nome proprio e dei figli nati durante le rispettive relazioni. Le relazioni si sono interrotte, ma le ricorrenti, che non erano madri biologiche, hanno cercato di ottenere il riconoscimento legale del legame genitoriale con i figli che avevano cresciuto insieme alle partner biologiche. In entrambi i casi, i tribunali francesi hanno respinto le richieste, ritenendo che le normative in vigore non consentissero tale riconoscimento legale. Le ricorrenti hanno sostenuto che questa mancata tutela legale costituiva una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Motivazioni
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affrontato il caso considerando in profondità gli argomenti delle parti e il contesto normativo. Le ricorrenti hanno sottolineato che, pur non essendo madri biologiche, avevano partecipato attivamente all’educazione e alla crescita dei bambini, stabilendo legami affettivi profondi e duraturi. Hanno argomentato che la mancata possibilità di ottenere un riconoscimento legale del loro ruolo di genitori rappresentava un’interferenza ingiustificata con il loro diritto alla vita familiare, lasciandole senza protezione giuridica e minacciando la stabilità emotiva e materiale dei bambini coinvolti. Le autorità francesi, dal canto loro, hanno sostenuto che le normative vigenti erano state applicate correttamente e che non vi era alcun obbligo, ai sensi dell’articolo 8, di creare un nuovo quadro giuridico per riconoscere legami parentali in tali circostanze. Il governo ha sottolineato che i bambini godevano già di un legame legale con le loro madri biologiche e che i meccanismi esistenti, come la delega della responsabilità genitoriale, erano sufficienti a garantire il benessere dei minori. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’impossibilità di riconoscere legalmente il legame genitoriale tra i bambini e le ricorrenti non biologiche non fosse giustificabile, in particolare alla luce dell’interesse superiore del minore. La Corte ha analizzato se gli Stati abbiano l’obbligo positivo di adottare misure per garantire il riconoscimento legale di tali legami, riconoscendo che situazioni analoghe possono essere trattate diversamente negli Stati membri a causa di variazioni culturali e normative. Tuttavia, ha sottolineato che in questo caso specifico, il rifiuto assoluto delle autorità francesi di considerare alternative giuridiche ha lasciato i bambini in una situazione di incertezza e vulnerabilità, incompatibile con i principi della Convenzione. La Corte ha concluso che vi era stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, poiché le autorità francesi non avevano adeguatamente bilanciato l’interesse pubblico con quello privato, trascurando le necessità affettive, psicologiche e pratiche dei bambini coinvolti. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il rifiuto di riconoscere legalmente tali relazioni fosse il risultato di una rigidità normativa che non rifletteva adeguatamente la realtà delle famiglie moderne. La decisione ha sottolineato l’importanza di un approccio che dia priorità all’interesse superiore del minore e garantisca il rispetto dei legami familiari effettivamente esistenti.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato che vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, rilevando che le autorità francesi non avevano fornito una protezione legale adeguata ai legami familiari esistenti tra le ricorrenti non biologiche e i minori. Ha sottolineato che questa mancanza aveva comportato un’interferenza sproporzionata con il diritto alla vita familiare.


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