Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 7246/20
  • Data della sentenza: 04/04/2023
  • Stato Convenuto: Germania
  • Oggetto: Art 8 CEDU – Obblighi positivi – Vita privata – Atto di nascita – Identità di genere – Riconoscimento del ruolo genitoriale

Fatti

La controversia riguarda il rifiuto delle autorità tedesche di riconoscere la prima ricorrente, una donna transessuale, come madre del figlio concepito con i suoi gameti maschili. La prima ricorrente, in seguito al riconoscimento giudiziario del suo cambio di genere da maschile a femminile, ha tentato di essere indicata come madre sul certificato di nascita del figlio, nato nel 2015 dalla sua partner, la seconda ricorrente, che ha partorito il bambino. Le autorità di stato civile, facendo riferimento alle normative nazionali, hanno registrato la prima ricorrente come ‘padre’ per via del contributo biologico alla procreazione mediante sperma. Vari tribunali nazionali, incluso il Tribunale Costituzionale Federale tedesco, hanno confermato la decisione delle autorità di non riconoscerla come madre, considerando prevalente la necessità di collegare l’identità biologica alla funzione genitoriale tradizionale per garantire la coerenza legale. La questione è stata quindi portata alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha preso in esame se la normativa tedesca, pur riconoscendo il cambio di genere della prima ricorrente, rispettasse i diritti alla vita privata e familiare delle parti in causa.

Motivazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha considerato che la legislazione tedesca persegue finalità legittime di coerenza giuridica e protezione dell’interesse del minore a conoscere la propria origine biologica e la stabile identificazione giuridica del proprio genitore. Sebbene la legge riconosca il diritto all’autodeterminazione di genere, essa mantiene un legame tra il genere registrato del genitore e la funzione procreativa biologica. La Corte ha evidenziato che in Germania, come in molti altri Stati, esiste un ampio margine di apprezzamento su come bilanciare il diritto all’identità di genere del genitore con i diritti e il benessere del minore, nonché la coerenza dell’ordine civile. Inoltre, la Corte ha osservato che non esiste un consenso europeo su una legislazione che consenta la co-maternità in assenza di gestazione. La normativa tedesca, secondo la Corte, cerca di evitare la divulgazione dell’identità transessuale del genitore tramite altre tutele nella registrazione civile, limitando l’accesso ai dati a cerchie ristrette.

Conclusioni

La Corte ha concluso che la Germania non ha violato gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La normativa che impone alla prima ricorrente l’identificazione come ‘padre’ rispetta il giusto equilibrio tra i diritti individuali e gli interessi pubblici, incluso il diritto del minore a conoscere l’origine parentale e la certezza giuridica. Tale normativa è ritenuta coerente con la protezione della vita privata e familiare dei ricorrenti, e la Corte riconosce il margine di apprezzamento dello Stato nel regolamentare l’ordine civile senza obbligo di adeguamento al genere dichiarato per fini di identità parentale.

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