- Numero di ricorso: 44715/20 et 47930/21
- Data della sentenza: 17/10/2024
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: CEDU, EncroChat, captazione dati, ricorso
Fatti
Le due richieste individuali, presentate da A.L. ed E.J., cittadini britannici, riguardano l’acquisizione e la condivisione di dati degli utenti della piattaforma di comunicazione crittografata EncroChat con le autorità britanniche. Entrambi i ricorrenti sono stati arrestati nel Regno Unito sulla base di prove raccolte tramite intercettazioni di EncroChat e sono stati accusati di reati legati alla droga. I ricorrenti sostengono che la Francia ha violato l’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) intercettando i dati degli utenti di EncroChat e condividendoli con le autorità britanniche. Inoltre, lamentano la mancanza di un ricorso effettivo per contestare la cattura dei dati, violando gli articoli 6 e 13 della Convenzione. Il governo francese sostiene che i ricorrenti non rientrano nella giurisdizione della Francia e che le loro richieste dovrebbero essere dichiarate irricevibili. Il governo francese afferma inoltre che i ricorrenti non si qualificano come vittime ai sensi della Convenzione perché non riconoscono di aver utilizzato EncroChat. Infine, il governo francese sostiene che i ricorrenti non hanno esaurito i ricorsi interni disponibili in Francia prima di presentare le loro richieste alla CEDU. I ricorrenti sostengono che la cattura dei dati da parte delle autorità francesi su tutti i dispositivi collegati alla rete EncroChat e la successiva trasmissione dei dati alle autorità britanniche costituiscono una violazione del loro diritto alla privacy ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Lamentano inoltre di non disporre di un ricorso effettivo per contestare la cattura dei dati, in violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione.
Motivazioni
La Corte ha stabilito che la Francia aveva giurisdizione sul caso in quanto i dati erano stati intercettati e condivisi dalle autorità francesi dal territorio francese. La Corte ha anche stabilito che i ricorrenti si qualificavano come vittime ai sensi della Convenzione perché erano stati accusati nel Regno Unito sulla base di prove ottenute attraverso l’operazione di intercettazione di EncroChat. Tuttavia, la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni. La Corte ha rilevato che i ricorrenti avrebbero potuto presentare un ricorso ai sensi dell’articolo 694-41 del codice di procedura penale francese per contestare la trasmissione dei dati alle autorità britanniche. Questo ricorso avrebbe consentito loro di sostenere che l’intercettazione dei dati violava i loro diritti ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Poiché i ricorrenti non hanno esaurito questo ricorso interno, la Corte ha dichiarato il loro ricorso irricevibile. La Corte ha inoltre respinto il ricorso dei ricorrenti ai sensi degli articoli 6 e 13 in quanto manifestamente infondato, poiché avevano a disposizione un ricorso effettivo.
Conclusioni
La Corte ha unito le domande. La Corte ha dichiarato le domande irricevibili.


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