- Numero di ricorso: 15457/20
- Data della sentenza: 16/01/2025
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: Articolo 8 – Obblighi positivi – Vita privata – Assenza di protezione per un minore migrante non accompagnato a causa della contestazione della sua età da parte delle autorità
- Link Hudoc: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-238825
Fatti
Il ricorrente, A.C., cittadino guineano nato presumibilmente il 26 aprile 2004, ha dichiarato di essere minorenne e in stato di isolamento al suo arrivo in Francia. Dopo una prima accoglienza temporanea da parte dei servizi sociali, le autorità francesi hanno messo in dubbio la sua età. Sulla base di un rapporto sociale e di un esame medico-legale, fu escluso dalla protezione dei minori e lasciato senza alloggio. A.C. visse per strada durante il confinamento per la pandemia e solo successivamente ottenne un provvedimento provvisorio. Dopo lunghi procedimenti giudiziari, la sua minorità fu riconosciuta dalla Corte d’appello di Limoges, che ordinò la sua presa in carico da parte dei servizi sociali fino alla maggiore età.
Motivazioni
La Corte ha esaminato i ricorsi per violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, ritenendo che lo Stato francese non abbia rispettato i suoi obblighi positivi derivanti dal diritto al rispetto della vita privata del ricorrente. Pur riconoscendo l’esistenza in Francia di un quadro giuridico che in teoria contiene le garanzie procedurali minime necessarie, la Corte ha ritenuto che nel caso specifico queste garanzie non siano state rispettate. L’esame medico-legale non specificava il margine d’errore e non era determinante. Le informazioni fornite ad A.C. erano imprecise e incomplete, e la procedura di valutazione della sua età mancava di trasparenza e garanzie effettive. La presunzione di minorità, fondamentale nei casi in cui si contesti l’età di un presunto minore, è stata invertita in modo ingiustificato, senza che vi fossero elementi sufficienti a sostenerlo. La Corte ha ritenuto che l’assenza di garanzie procedurali appropriate e la mancata adozione tempestiva di misure provvisorie a protezione del ricorrente abbiano comportato una violazione dell’articolo 8. Quanto all’articolo 13, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva accesso, in diritto e in pratica, a mezzi di ricorso effettivi per far valere i suoi diritti. Tuttavia, la lentezza e inefficacia iniziale del sistema di protezione hanno causato una vulnerabilità inaccettabile, anche alla luce dei precedenti casi come Khan c. Francia (2019), richiamato nel giudizio.
Conclusioni
La Corte ha stabilito la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, in quanto le autorità francesi non hanno fornito protezione adeguata e non hanno garantito procedure sufficientemente garantiste nella valutazione dell’età del ricorrente. La Corte ha invece escluso la violazione dell’articolo 13, ritenendo che i mezzi di ricorso fossero disponibili e accessibili, anche se non sempre tempestivi. Ha condannato lo Stato francese a risarcire i danni morali subiti da A.C.


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