• Numero di ricorso: 5797/17
  • Data della sentenza: 21/07/2022
  • Stato Convenuto: Italia
  • Oggetto: Minori non accompagnati, procedure di accertamento dell’età, trattamento degradante, rimedi inefficaci

Fatti

I ricorrenti, Ousainou Darboe e Moussa Camara, cittadini rispettivamente del Gambia e della Guinea, sono entrati in Italia come minori non accompagnati e hanno richiesto asilo. Entrambi sono stati sottoposti a una procedura di accertamento dell’età che li ha classificati come adulti, con il conseguente trasferimento in un centro di accoglienza per adulti a Cona, noto per le condizioni degradanti. Il ricorso si concentra sulle violazioni degli articoli 3, 8 e 13 della Convenzione, relative rispettivamente al trattamento disumano e degradante, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, e alla mancanza di rimedi efficaci.

Motivazioni

La Corte ha dedicato un’analisi approfondita alla valutazione delle procedure di accertamento dell’età e alle condizioni di accoglienza dei ricorrenti, inquadrando le questioni nei contesti normativi nazionali e internazionali. Ha rilevato che gli accertamenti dell’età sono fondamentali per determinare lo status legale e i diritti dei migranti, in particolare per garantire le tutele riservate ai minori. Tuttavia, tali procedure devono rispettare rigorosi standard di accuratezza, proporzionalità e rispetto della dignità umana. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che l’accertamento dell’età basato esclusivamente sul metodo Greulich e Pyle, un sistema medico per valutare la maturità ossea, è affetto da significativi margini di errore e non tiene conto della variabilità biologica e culturale. Nonostante ciò, questo metodo è stato utilizzato senza un approccio multidisciplinare, e i risultati non sono stati comunicati in modo trasparente ai ricorrenti. Tale mancanza di trasparenza ha privato i ricorrenti del diritto a una comprensione adeguata delle implicazioni delle decisioni che li riguardavano. Inoltre, la Corte ha rilevato che il consenso dei ricorrenti a tali esami non era stato acquisito in modo libero e informato, come richiesto dalle norme internazionali.

La Corte ha evidenziato che le condizioni del centro di accoglienza per adulti a Cona erano inadeguate, sovraffollate e carenti in termini di servizi essenziali, incluse l’assistenza sanitaria e il supporto psicologico. La collocazione dei ricorrenti in tali strutture, senza una chiara verifica del loro status di minori, ha configurato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, che vieta il trattamento inumano e degradante. La Corte ha sottolineato che, in linea con il principio del superiore interesse del minore sancito sia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo che dal diritto dell’Unione Europea, gli Stati hanno l’obbligo di adottare misure speciali per proteggere i minori non accompagnati, garantendo loro condizioni di vita adeguate.

La mancanza di garanzie procedurali adeguate durante il processo di accertamento dell’età è stata considerata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, poiché ha interferito in modo ingiustificato con il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata. La Corte ha ritenuto che il sistema italiano, al tempo dei fatti, non offrisse sufficienti tutele per garantire che i diritti dei minori non accompagnati fossero protetti in modo efficace. Inoltre, l’assenza di rimedi efficaci per contestare le decisioni relative all’accertamento dell’età e alle condizioni di accoglienza ha configurato una violazione dell’articolo 13 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8. La Corte ha sottolineato che gli Stati devono assicurare l’accesso a procedure rapide, trasparenti e soggette a supervisione giudiziaria, per evitare abusi e proteggere i diritti fondamentali dei migranti vulnerabili.

La sentenza ha rimarcato che il trattamento riservato ai ricorrenti rifletteva una mancanza strutturale nel sistema di accoglienza italiano, che non era in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze specifiche dei minori non accompagnati, compromettendo la loro dignità e il loro benessere. La Corte ha ribadito che l’uso del margine di apprezzamento da parte degli Stati deve sempre rispettare i limiti imposti dalla Convenzione, in particolare quando si tratta di proteggere gruppi vulnerabili come i minori migranti.

Conclusioni

La Corte ha stabilito che vi è stata una violazione degli articoli 3, 8 e 13 della Convenzione. Ha riconosciuto che il sistema italiano di accoglienza e le procedure di accertamento dell’età non rispettavano i diritti fondamentali dei ricorrenti e ha ordinato allo Stato di adottare misure per garantire il rispetto dei diritti dei minori non accompagnati in conformità con la Convenzione.

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