Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 5418/15
- Data della sentenza: 07/07/2022
- Stato Convenuto: Grecia
- Oggetto: Naufragio – Diritto alla vita – Protezione dei rifugiati – Procedura d’inchiesta – Trattamento degradante
Fatti
Il caso riguarda il naufragio di un’imbarcazione avvenuto il 20 gennaio 2014 nelle acque dell’isola di Farmakonisi, nel Mar Egeo, che trasportava rifugiati e richiedenti asilo, principalmente di nazionalità afgana, siriana e palestinese. A seguito di una presunta manovra di respingimento effettuata dalla Guardia costiera greca, l’imbarcazione si è capovolta, causando la morte di undici persone, inclusi bambini. I ricorrenti, sopravvissuti al naufragio, accusano le autorità greche di omissioni e negligenze nell’organizzazione delle operazioni di soccorso, nonché di trattamenti inumani e degradanti subiti al loro arrivo sull’isola di Farmakonisi, dove furono perquisiti e costretti a spogliarsi in pubblico. I ricorrenti contestano l’inadeguatezza dell’inchiesta penale e giudiziaria greca, denunciando la mancanza di misure di controllo e trasparenza nell’operazione di salvataggio.
Motivazioni
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha esaminato il caso alla luce degli articoli 2 e 3 della Convenzione, che tutelano rispettivamente il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. In merito all’articolo 2, la Corte ha rilevato che la Grecia aveva obblighi positivi di protezione della vita umana, specie nei confronti di individui vulnerabili come rifugiati in pericolo in mare. La decisione si concentra sull’inadeguatezza delle misure adottate dalle autorità greche, sottolineando la mancata predisposizione di un efficace piano di soccorso, l’assenza di un’indagine autonoma e la scarsa partecipazione dei sopravvissuti al processo investigativo. Sotto l’aspetto procedurale, la Corte osserva che l’inchiesta non ha tenuto conto delle testimonianze dei richiedenti e ha ignorato possibili ulteriori piste d’indagine. Per quanto riguarda l’articolo 3, la Corte constata che le perquisizioni e il trattamento degradante subito dai sopravvissuti al loro arrivo costituiscono una violazione della dignità umana. La mancanza di un’adeguata procedura di accoglienza e la perquisizione forzata in condizioni umilianti sono considerati atti lesivi della dignità dei richiedenti, i quali avevano già subito traumi derivanti dal naufragio.
Conclusioni
La Corte ha stabilito che vi è stata una violazione dell’articolo 2 della Convenzione sotto il profilo procedurale, per la mancanza di un’indagine efficace e indipendente sugli eventi. Ha riscontrato inoltre una violazione dell’articolo 3 a causa delle condizioni degradanti inflitte ai sopravvissuti durante le perquisizioni. La sentenza riconosce la necessità di misure più rigorose per garantire la tutela dei diritti dei rifugiati e prevenire simili episodi di maltrattamento e mancato soccorso in futuro.


commenta, correggi, suggerisci