[CEDU] KHASANOV E RAKHMANOV C. RUSSIA – 28492/15 e 49975/15

Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 28492/15 e 49975/15
  • Data della sentenza: 29/04/2022
  • Stato Convenuto: Russia
  • Oggetto: Estradizione – Diritti umani – Protezione dalle torture – Rischio di maltrattamenti – Diritti delle minoranze

Fatti

Il caso coinvolge due cittadini di etnia uzbeka, Khasanov e Rakhmanov, che avevano lasciato il Kirghizistan dopo gli eventi di violenza interetnica del 2010 nelle regioni meridionali del paese. Entrambi sono stati accusati di crimini in Kirghizistan e le autorità di questo paese ne hanno chiesto l’estradizione, che la Russia ha autorizzato nonostante le denunce di rischio di maltrattamenti. I ricorrenti hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sostenendo che la loro estradizione comporterebbe un rischio reale di torture e trattamenti degradanti a causa della loro appartenenza etnica. Le autorità russe, pur concedendo l’estradizione, avevano ottenuto garanzie formali dalle autorità kirghise che ai ricorrenti sarebbero stati riservati trattamenti adeguati e visite diplomatiche russe per monitorare il loro benessere.

Motivazioni

La Corte ha esaminato il rischio di violazione dell’articolo 3, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, stabilendo la necessità di un’analisi individualizzata del rischio di maltrattamenti nei casi di estradizione. La Corte ha riconosciuto che le persone di etnia uzbeka in Kirghizistan sono vulnerabili a causa delle tensioni interetniche persistenti, ma ha concluso che il rischio di maltrattamenti per i ricorrenti non era sufficientemente provato in base alle circostanze specifiche del caso. La Corte ha inoltre valutato la credibilità delle garanzie fornite dal Kirghizistan, considerate adeguate in assenza di evidenze contrarie di violazioni sistematiche. Le autorità russe hanno predisposto un meccanismo di monitoraggio che prevede visite da parte del personale diplomatico russo per verificare il rispetto delle condizioni stabilite.

Conclusioni

La Corte ha concluso che l’estradizione dei ricorrenti in Kirghizistan non avrebbe comportato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, data l’insufficienza di prove di un rischio individuale di maltrattamenti e l’affidabilità delle garanzie fornite dalle autorità kirghise. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di monitorare attentamente il rispetto delle garanzie in casi simili e di adottare un approccio prudente quando esiste un rischio generale di violazioni dei diritti umani per gruppi vulnerabili.

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