[CEDU] H.F. ED ALTRI C. FRANCIA – 24384/19 e 44234/20

Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 24384/19 e 44234/20
  • Data della sentenza: 14/09/2022
  • Stato Convenuto: Francia
  • Oggetto: Diritto di rimpatrio – Stato di diritto – Diritti del fanciullo – Protezione consolare

Fatti

Il caso riguarda il rifiuto della Francia di rimpatriare alcuni cittadini francesi, inclusi bambini, trattenuti nei campi di al-Hol e Roj nel nord-est della Siria sotto il controllo delle forze curde. I ricorrenti, famigliari delle persone trattenute, sostenevano che la detenzione nelle condizioni precarie dei campi poneva i loro parenti in una situazione di trattamento inumano e degradante e che il rifiuto dello Stato di organizzare il rimpatrio violava il loro diritto di rientrare nel proprio paese. La situazione dei trattenuti è collegata alle operazioni di reclutamento e combattimento di Daesh, dalle quali le figlie dei ricorrenti non hanno fatto ritorno in Francia, trovandosi con i propri figli in condizioni sanitarie e di sicurezza precarie.

Motivazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha esaminato il caso alla luce dell’articolo 3 § 2 del Protocollo No. 4 della Convenzione, che garantisce il diritto di entrare nel proprio paese, e degli articoli 3 e 8 della Convenzione, che tutelano rispettivamente il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti e il diritto alla vita familiare. La Corte ha rilevato che lo Stato francese, pur non avendo giurisdizione extraterritoriale in senso stretto, aveva comunque un obbligo procedurale positivo di esaminare le richieste di rimpatrio dei cittadini con adeguate garanzie contro l’arbitrarietà e di prevedere una revisione indipendente delle decisioni. La Corte ha sottolineato che, sebbene non esista un diritto assoluto al rimpatrio, la situazione eccezionale dei bambini nei campi, esposti a minacce gravi e continui rischi per la vita e il benessere psicofisico, obbliga gli Stati a un esame rigoroso e motivato delle domande, supportato da controlli di legalità e proporzionalità.

Conclusioni

La Corte ha stabilito che vi è stata una violazione dell’articolo 3 § 2 del Protocollo No. 4 per mancanza di adeguate garanzie contro l’arbitrarietà nella procedura di rifiuto del rimpatrio. La Francia è stata invitata ad esaminare con urgenza le richieste di rimpatrio dei ricorrenti, implementando adeguate procedure di revisione indipendente e garantendo che le decisioni di rimpatrio siano adeguatamente motivate e proporzionate ai diritti invocati.

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