Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 18787/17
- Data della sentenza: 16/11/2023
- Stato Convenuto: Italia
- Oggetto: Art. 3 – Trattamenti inumani e degradanti – Art. 5 – Privazione della libertà – Espulsione arbitraria di cittadini sudanesi
Fatti
Il caso riguarda cinque cittadini sudanesi che sostengono di essere stati espulsi collettivamente dall’Italia al Sudan il 24 agosto 2016, senza un’adeguata valutazione delle loro richieste di protezione e senza aver ricevuto informazioni sui loro diritti alla protezione internazionale. Essi affermano di essere stati identificati forzatamente, detenuti e successivamente trasferiti presso l’ambasciata sudanese per il riconoscimento della nazionalità. Il governo italiano ha negato che i ricorrenti fossero presenti sul territorio italiano e ha messo in dubbio la loro identità, sostenendo che essi non rientrassero tra i quaranta migranti rimpatriati quel giorno. Una perizia richiesta dalla Corte, effettuata tramite comparazione facciale, ha confermato la presenza del primo ricorrente nel gruppo espulso, mentre le identità degli altri ricorrenti non sono state confermate. Durante la detenzione e la procedura di espulsione, il primo ricorrente avrebbe espresso la sua volontà di non essere rimpatriato a causa dei rischi di persecuzione, senza che ciò venisse adeguatamente considerato dalle autorità italiane.
Motivazioni
La Corte ha valutato se l’Italia avesse violato l’articolo 3 della Convenzione per non aver fornito garanzie sufficienti contro il rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio del primo ricorrente in Sudan. Pur riconoscendo che il ricorrente aveva dichiarato di non voler tornare in Sudan e che era stato espulso, la Corte ha rilevato che questi non aveva formalizzato una richiesta di protezione internazionale né presentato elementi specifici che potessero giustificare un rischio personale di trattamento degradante. Inoltre, il Governo italiano ha dimostrato di aver messo a disposizione interpreti e mediatori culturali, e che al ricorrente era stato notificato un ordine di rifiuto d’ingresso. La Corte ha concluso che, nonostante le difficoltà di comunicazione e l’assenza di una richiesta formale di asilo, le autorità italiane avevano adottato le misure necessarie per proteggere il ricorrente dal rischio di espulsione arbitraria.
Conclusioni
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 3 nei confronti del primo ricorrente. Ha rigettato le richieste degli altri ricorrenti per insufficienza di prove relative alla loro espulsione dall’Italia. Le autorità italiane sono state considerate in linea con gli obblighi procedurali per quanto riguarda le garanzie contro il refoulement.


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