Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 3501/20 e altri
  • Data della sentenza: 28/11/2023
  • Stato Convenuto: Estonia
  • Oggetto: Trattamento inumano e degradante – Isolamento prolungato – Gerarchia disciplinare carceraria – Diritto alla salute mentale

Fatti

Il caso riguarda i signori Allan Schmidt e Ilja Šmigol, detenuti presso il carcere di Viru in Estonia, sottoposti a lunghi periodi di isolamento forzato come misura disciplinare consecutiva, in seguito a infrazioni quali il rifiuto di lavoro e disordini. Schmidt, tra il 2015 e il 2018, fu sottoposto a 28 sanzioni disciplinari, che lo confinarono per più di 747 giorni complessivi in celle di punizione o isolamento. Šmigol, invece, trascorse 482 giorni in isolamento tra il 2016 e il 2017 per ragioni simili. Durante questi periodi, le autorità carcerarie applicarono il regime di isolamento senza pause adeguate e senza un’attenta valutazione delle conseguenze psicologiche e fisiche. I ricorrenti denunciarono che il prolungato isolamento senza adeguate alternative violava il loro diritto alla dignità e alla salute mentale. Le autorità estoni giustificarono le sanzioni come necessarie per mantenere l’ordine carcerario e scoraggiare ulteriori infrazioni, ma non dimostrarono che fossero state l’ultima risorsa, come richiesto dalle norme internazionali sui diritti umani. Schmidt e Šmigol portarono quindi la questione davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

Motivazioni

La Corte ha rilevato che l’applicazione consecutiva di periodi di isolamento prolungato senza adeguati intervalli rappresentava una forma di trattamento inumano e degradante, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Ha notato che la pratica di confinamento continuo per oltre 15 giorni viola standard internazionali, incluso quanto previsto dalle Regole Mandela. La Corte ha criticato la gestione dell’isolamento come misura punitiva di routine, evidenziando che dovrebbe essere utilizzata solo come ultima risorsa e per periodi brevi e limitati. Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato la mancanza di verifiche periodiche per valutare le condizioni psicologiche e fisiche dei ricorrenti, elemento cruciale per evitare il deterioramento della salute mentale. Inoltre, ha evidenziato l’assenza di misure compensative come contatti sociali o attività di reintegrazione, considerati fondamentali per mitigare gli effetti dell’isolamento. La Corte ha ritenuto che l’approccio adottato dalle autorità estoni fosse sproporzionato e inadeguato, aggravando la sofferenza dei detenuti oltre il livello inevitabile derivante dalla detenzione.

Conclusioni

La Corte ha concluso che i ricorrenti avevano subito un trattamento inumano e degradante, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Ha condannato l’Estonia a risarcire i danni morali subiti da Schmidt e Šmigol e ha raccomandato riforme strutturali per limitare l’uso dell’isolamento prolungato come misura disciplinare, introducendo valutazioni regolari sulla salute mentale dei detenuti.

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