Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 3501/20, 45907/20, 43128/21
- Data della sentenza: 28 novembre 2023
- Stato Convenuto: Estonia
- Oggetto: isolamento carcerario – trattamento inumano – sanzioni disciplinari – detenzione prolungata
Fatti
Il caso riguarda due detenuti, Allan Schmidt e Ilja Šmigol, che hanno subito lunghi periodi di isolamento carcerario a causa dell’applicazione consecutiva di sanzioni disciplinari nelle carceri estoni. I ricorrenti erano detenuti nella prigione di Viru e hanno ricevuto ripetute punizioni per aver violato le regole carcerarie, come il rifiuto di svolgere lavori o il possesso di oggetti proibiti. Schmidt ha trascorso oltre 800 giorni in isolamento disciplinare tra il 2015 e il 2018, con periodi consecutivi di detenzione che variavano da 30 a 747 giorni, mentre Šmigol ha passato circa 400 giorni in isolamento tra il 2016 e il 2017. Le punizioni inflitte ai ricorrenti includevano sia il regime della ‘punizione cella’ che l’isolamento forzato per ragioni di sicurezza. Entrambi hanno lamentato gravi effetti sulla loro salute mentale e fisica, sostenendo che i lunghi periodi di isolamento avevano causato un deterioramento significativo del loro stato di salute. Schmidt, in particolare, ha segnalato un peggioramento della sua salute mentale già dal 2013, con un’accelerazione dei sintomi durante i periodi prolungati in isolamento. Šmigol, che rifiutava sistematicamente di lavorare in carcere, ha indicato che tale rifiuto era alla base delle sanzioni, anche se la sua opposizione derivava dalla convinzione che il lavoro fosse umiliante. Nonostante i tentativi di entrambi di contestare la legalità delle sanzioni, i tribunali estoni hanno parzialmente riconosciuto le violazioni, concedendo indennizzi modesti ma respingendo la maggior parte delle richieste. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata chiamata a esaminare se le condizioni di detenzione, in particolare l’isolamento prolungato e consecutivo, abbiano violato l’Articolo 3 della Convenzione, che proibisce trattamenti inumani e degradanti.
Motivazioni
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha analizzato il caso alla luce dell’Articolo 3 della Convenzione, il quale vieta il trattamento inumano o degradante. I ricorrenti hanno affermato che l’isolamento prolungato, imposto come misura disciplinare, ha causato un deterioramento della loro salute mentale e fisica, violando i loro diritti fondamentali. La Corte ha riconosciuto che l’isolamento prolungato, soprattutto quando imposto consecutivamente senza pause adeguate, può causare gravi danni psicologici e fisici, indipendentemente dalle condizioni materiali del regime carcerario. La Corte ha sottolineato che, in linea di principio, l’isolamento dovrebbe essere utilizzato solo come ultima risorsa e per periodi di tempo brevi, in quanto ogni giorno di isolamento prolungato aumenta il rischio di danni irreparabili alla salute mentale. Nel caso di Schmidt, la Corte ha notato che, nonostante alcuni miglioramenti occasionali delle sue condizioni di vita (come la partecipazione a programmi sociali e accesso a conversazioni con psicologi), l’isolamento continuativo per oltre 747 giorni rappresentava una misura eccessiva e sproporzionata rispetto alle violazioni disciplinari commesse. Anche Šmigol ha subito un trattamento simile, con l’aggiunta che le sue ripetute sanzioni erano motivate principalmente dal rifiuto di lavorare, una scelta che, secondo la Corte, non giustificava periodi così prolungati di isolamento. La Corte ha evidenziato che, sebbene le autorità penitenziarie abbiano il diritto di imporre punizioni per mantenere l’ordine, devono farlo nel rispetto della dignità umana e delle norme internazionali, come indicato nelle regole Mandela delle Nazioni Unite. Queste regole stabiliscono che l’isolamento prolungato non dovrebbe mai superare i 15 giorni consecutivi, limite ampiamente superato nel caso dei ricorrenti. La Corte ha concluso che il regime disciplinare imposto ai ricorrenti andava oltre il livello inevitabile di sofferenza associato alla detenzione e non era giustificato da circostanze eccezionali o necessità di sicurezza.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato che l’Estonia ha violato l’Articolo 3 della Convenzione a causa dell’uso eccessivo dell’isolamento come misura disciplinare nei confronti di Schmidt e Šmigol. È stato riconosciuto che l’isolamento prolungato ha avuto un impatto grave sulla loro salute mentale e ha rappresentato un trattamento inumano e degradante. La Corte ha ordinato all’Estonia di risarcire i ricorrenti per i danni non patrimoniali subiti: 1.700 euro a Schmidt e 1.500 euro a Šmigol, sottolineando la necessità per lo Stato di rivedere le sue politiche penitenziarie in materia di isolamento per garantire che tali misure vengano utilizzate solo come ultima risorsa e per periodi di tempo ragionevoli.


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