- Numero di ricorso: 13959/20
- Sezione: Terza Sezione
- Data della sentenza: 06/05/2025
- Stato Convenuto: Grecia
- Oggetto: Godimento pacifico dei beni – Rigetto della richiesta di riconoscimento giudiziario della proprietà esclusiva di un terreno sulla base della sua qualificazione come “bene nemico” dopo la Seconda guerra mondiale
- Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-243195
Fatti
La Comunità Ebraica di Salonicco, ente di diritto pubblico fondato nel 1920, acquisì nel 1934 la proprietà di un terreno (particella n. 26) espropriato a suo favore per ospitare famiglie ebree colpite dall’incendio del 1917. Nonostante il pagamento dell’indennità provvisoria e la pubblicazione ufficiale, una parte del terreno, in precedenza appartenente a un cittadino italiano, fu considerata dalla Grecia come ‘bene nemico’ in seguito alla normativa post-bellica e alla classificazione di proprietà italiana come sequestrabili. Nonostante decenni di esercizio effettivo di diritti di proprietà da parte della Comunità, la Corte di Cassazione greca rigettò nel 2019 la richiesta di riconoscimento del diritto di proprietà.
Motivazioni
La Corte ha ritenuto che l’esclusione della Comunità Ebraica di Salonicco dal riconoscimento della proprietà costituisca un’interferenza nel diritto al pacifico godimento dei beni (art. 1 del Protocollo n. 1). Ha respinto l’eccezione del Governo greco relativa alla competenza temporale, ritenendo che la perdita definitiva della proprietà si sia verificata solo con la sentenza definitiva del 2019, dopo il riconoscimento della giurisdizione individuale da parte della Grecia (1985). La Corte ha rilevato che l’applicazione della normativa sui beni nemici (leggi del 1940, 1949, 1950 e decreto reale del 1955) non era prevedibile per la Comunità, che aveva legittimamente acquisito il terreno nel 1934. Ha osservato che lo Stato stesso aveva agito in modo incoerente nel tempo: in alcuni momenti riconoscendo implicitamente la proprietà della Comunità, ad esempio con il rilascio di permessi edilizi e registrazioni catastali, e in altri rivendicando il terreno come proprietà pubblica. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la Corte di Cassazione greca ha ignorato la propria precedente decisione del 2018, in cui era stato riconosciuto che la Comunità aveva perfezionato l’espropriazione e acquisito la proprietà in modo legittimo. La mancata notifica formale del sequestro e la brevità del termine (tre mesi nel 1955) per opporsi alla classificazione del bene come ‘nemico’, rendevano la tutela interna inefficace e sproporzionata. La Corte ha quindi concluso che l’interferenza non era conforme alla legge e ha violato il diritto della ricorrente.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile e ha riscontrato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Ha condannato la Grecia a versare alla Comunità Ebraica di Salonicco 50.000 euro per danno non patrimoniale e 10.000 euro per spese legali. La Corte ha osservato che la decisione greca ha comportato una perdita definitiva e imprevedibile della proprietà, in assenza di un giusto equilibrio tra l’interesse generale e la tutela dei diritti della ricorrente.


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