- Numero di ricorso: 47358/20
- Data della sentenza: 30/08/2022
- Stato Convenuto: Romania
- Oggetto: Molestie sessuali, obblighi positivi, integrità personale, vittimizzazione secondaria
Fatti
La ricorrente, una donna impiegata presso una società di pulizie, ha subito molestie sessuali sul luogo di lavoro da parte del responsabile della stazione ferroviaria dove lavorava. Ha denunciato ripetute avances sessuali non consensuali e comportamenti vessatori, che hanno incluso commenti umilianti, minacce e atti intimidatori. Sebbene avesse presentato prove, tra cui registrazioni audio, le autorità giudiziarie rumene hanno deciso di non perseguire l’aggressore, ritenendo che le sue azioni non costituissero reati secondo il diritto penale interno. La ricorrente ha quindi portato il caso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, invocando la violazione degli obblighi dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
Motivazioni
La Corte ha analizzato la questione considerando in dettaglio le tesi della ricorrente, del governo rumeno e gli obblighi dello Stato in relazione alle molestie sessuali sul luogo di lavoro. La ricorrente ha sostenuto che il comportamento del suo superiore e la successiva mancanza di azioni efficaci da parte delle autorità hanno gravemente compromesso la sua integrità personale, causandole umiliazione, stress e isolamento sociale. Ha criticato la superficialità dell’indagine condotta dai pubblici ministeri, evidenziando la mancanza di misure concrete per proteggere le vittime di molestie sessuali in Romania. Secondo la ricorrente, le autorità avrebbero dovuto agire per prevenire ulteriori danni e garantire giustizia, in linea con gli standard europei sui diritti umani.
Il governo rumeno ha sostenuto che l’indagine era stata condotta in modo adeguato e che la ricorrente aveva avuto la possibilità di presentare le sue prove e contestare le dichiarazioni dell’accusato. Il governo ha inoltre affermato che la mancata condanna non rappresentava una violazione, poiché il procedimento era conforme al diritto interno e si basava sull’analisi delle prove disponibili, che non erano sufficienti per dimostrare la colpevolezza dell’accusato oltre ogni ragionevole dubbio. Ha anche sottolineato che le vittime di molestie avevano a disposizione rimedi alternativi, come le azioni civili.
La Corte ha esaminato il caso alla luce degli obblighi positivi dello Stato derivanti dall’articolo 8 della Convenzione, che include la protezione dell’integrità fisica e psicologica delle persone. Ha evidenziato che le molestie sessuali, in particolare sul luogo di lavoro, rappresentano una violazione della dignità personale e creano un ambiente ostile e degradante. La Corte ha sottolineato che, per essere compatibile con la Convenzione, uno Stato deve adottare misure legislative e pratiche adeguate per prevenire e punire tali comportamenti. Nel caso in esame, nonostante la presenza di un quadro normativo che criminalizza le molestie sessuali, la Corte ha riscontrato gravi carenze nell’applicazione pratica di tali disposizioni. Ha criticato la decisione dei pubblici ministeri di considerare le azioni dell’aggressore come insufficienti per costituire un reato penale, osservando che le autorità non avevano condotto un’indagine completa e imparziale. In particolare, non erano state esaminate adeguatamente le registrazioni audio fornite dalla ricorrente, né era stato effettuato un accertamento psicologico per valutare l’impatto delle molestie sulla sua salute mentale.
La Corte ha inoltre notato che il comportamento delle autorità ha esposto la ricorrente a una vittimizzazione secondaria, poiché le insinuazioni offensive dell’accusato sul suo stile di vita personale sono state incluse nei documenti ufficiali senza una valutazione critica. Questo approccio non solo ha compromesso la dignità della ricorrente, ma ha anche rafforzato stereotipi dannosi. La Corte ha concluso che l’indagine era stata viziata da lacune significative, compresa l’incapacità di contestualizzare il rapporto di subordinazione tra la ricorrente e il suo aggressore, e la mancata applicazione di misure di protezione durante il procedimento. Ha inoltre criticato l’assenza di un meccanismo interno efficace per affrontare le denunce di molestie sessuali da parte del datore di lavoro statale. Infine, la Corte ha osservato che la ricorrente è stata costretta a lasciare il lavoro a causa della situazione, aumentando ulteriormente il suo senso di impotenza e sofferenza.
Considerati tutti questi aspetti, la Corte ha ritenuto che lo Stato non avesse adempiuto ai suoi obblighi positivi di protezione della ricorrente, violando così l’articolo 8 della Convenzione. Sebbene il caso sollevasse anche questioni di discriminazione ai sensi dell’articolo 14, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario esaminare separatamente tale aspetto, dato che la violazione dell’articolo 8 era già sufficientemente dimostrata.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato che vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, rilevando che le autorità rumene non avevano garantito una protezione efficace contro le molestie sessuali e avevano fallito nel condurre un’indagine adeguata. Ha ordinato alla Romania di risarcire la ricorrente con 7.500 euro per i danni morali subiti.


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