[CEDU] BEELER C. SVIZZERA – n. 78630/12

  • Numero di ricorso: 78630/12
  • Data della sentenza: 11/10/2022
  • Stato Convenuto: Svizzera
  • Oggetto: Discriminazione, pensioni, equità di genere, obblighi positivi

Fatti

Il ricorrente, Max Beeler, cittadino svizzero nato nel 1953, ha perso la moglie nel 1994 in un incidente e ha deciso di lasciare il lavoro per crescere le sue due figlie da solo, che all’epoca avevano 21 mesi e 4 anni. Nel 1997 gli è stata concessa una pensione per vedovi, introdotta nello stesso anno, ma il pagamento è stato interrotto nel 2010, quando la figlia più giovane ha raggiunto la maggiore età. Tuttavia, secondo il sistema previdenziale svizzero, le vedove continuano a ricevere una pensione anche dopo che i figli hanno raggiunto la maggiore età. Beeler ha sostenuto che questa disparità di trattamento basata sul genere costituiva una violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione. I tribunali nazionali, inclusa la Corte Suprema Federale, hanno riconosciuto che la normativa era discriminatoria ma hanno sostenuto che il cambiamento spetta al legislatore.

Motivazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha analizzato il caso considerando le tesi del ricorrente, del governo svizzero e i propri precedenti giurisprudenziali.

### Tesi del ricorrente
1. **Disparità di trattamento:** Il ricorrente ha sottolineato che la normativa svizzera garantisce alle vedove il diritto alla pensione a vita, indipendentemente dall’età dei figli, mentre ai vedovi il diritto viene revocato quando l’ultimo figlio raggiunge la maggiore età. Ciò costituisce, a suo dire, una discriminazione di genere ingiustificata.
2. **Impatto sulla vita familiare:** La perdita della pensione ha avuto un impatto significativo sulla sua capacità di mantenere una vita familiare normale, causando difficoltà finanziarie e limitando la sua partecipazione a normali attività familiari.
3. **Impossibilità di reinserimento lavorativo:** Beeler ha sostenuto che, all’età di 57 anni e dopo un’assenza prolungata dal mercato del lavoro, era impossibile per lui trovare un’occupazione adeguata. Ciò rendeva l’interruzione della pensione particolarmente gravosa.

### Tesi del governo
1. **Giustificazione della disparità:** Il governo svizzero ha argomentato che la distinzione tra vedove e vedovi si basava su considerazioni storiche e sociali, in cui le donne erano spesso finanziariamente dipendenti dai mariti e avevano meno possibilità di reintegrarsi nel mercato del lavoro dopo la perdita del coniuge.
2. **Limitazioni finanziarie:** Il governo ha affermato che estendere la pensione per vedovi alle stesse condizioni delle vedove avrebbe comportato costi significativi per il sistema previdenziale.
3. **Margine di apprezzamento:** Il governo ha sostenuto che le questioni relative alla politica sociale rientrano nel margine di apprezzamento degli Stati membri, in quanto riguardano scelte politiche e legislative complesse.

### Argomenti della Corte
1. **Applicabilità degli articoli 8 e 14:** La Corte ha stabilito che l’accesso alla pensione per vedovi e vedove influisce sull’organizzazione della vita familiare e rientra pertanto nell’ambito dell’articolo 8. La disparità di trattamento sulla base del genere richiede una giustificazione ‘particolarmente forte’ ai sensi dell’articolo 14.
2. **Margine di apprezzamento ristretto:** La Corte ha ritenuto che, in questioni di discriminazione basata sul genere, il margine di apprezzamento dello Stato è ristretto. La disparità di trattamento deve essere giustificata da ragioni ‘particolarmente convincenti’, che in questo caso non erano presenti.
3. **Evoluzione sociale:** La Corte ha osservato che i ruoli tradizionali di genere che giustificavano le norme differenziali non sono più attuali e che le donne e gli uomini affrontano difficoltà simili nel reinserirsi nel mercato del lavoro dopo aver cresciuto figli.
4. **Precedenti rilevanti:** La Corte ha fatto riferimento al caso Konstantin Markin c. Russia, dove una normativa analoga che discriminava i padri era stata giudicata incompatibile con la Convenzione.

### Conclusione della Corte
La Corte ha concluso che la normativa svizzera che revoca la pensione ai vedovi, ma non alle vedove, costituisce una violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione. Ha sottolineato che la Svizzera non ha fornito motivazioni sufficientemente forti per giustificare la disparità di trattamento basata sul genere.

Conclusioni

La Corte ha accertato una violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, sottolineando l’urgenza di modificare la normativa discriminatoria. Ha riconosciuto che la legislazione si basa su assunti obsoleti riguardanti i ruoli di genere e non tiene conto delle moderne realtà sociali.

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