[CEDU] FERRERO QUINTANA C. SPAGNA – n. 2669/19

  • Numero di ricorso: 2669/19
  • Data della sentenza: 26/11/2024
  • Stato Convenuto: Spagna
  • Oggetto: Divieto di discriminazione, Limite di età, Accesso a un concorso pubblico, Polizia

Fatti

Il ricorrente, A.F.Q., ha partecipato a un concorso pubblico per agenti di polizia nella comunità autonoma dei Paesi Baschi. Nonostante avesse superato le prove, la sua candidatura è stata respinta per il superamento del limite di età di 35 anni, previsto dal bando. Il requérant, che aveva partecipato a titolo provvisorio al concorso pur avendo superato il limite di età, ha superato le varie prove. Tuttavia, non è stato assunto perché aveva superato il limite di età previsto. Dinanzi alla Corte, egli sostiene che le visite mediche e le prove fisiche a cui è stato sottoposto hanno confermato che era fisicamente idoneo a ricoprire il posto in questione e che quindi è stato discriminato in base all’età, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione.

Motivazioni

La Corte ha analizzato la questione alla luce dell’articolo 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, che vieta la discriminazione nell’esercizio dei diritti previsti dalla legge. Ha quindi esaminato se la differenza di trattamento basata sull’età fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata. La Corte ha riconosciuto che l’età può influire sulle capacità fisiche e che il mantenimento di un’adeguata condizione fisica è essenziale per gli agenti di polizia, in particolare per quelli operativi come quelli di primo grado. La Corte ha anche considerato la necessità di garantire un equilibrio nella piramide dell’età all’interno del corpo di polizia, al fine di assicurarne l’efficienza e il buon funzionamento. La Corte ha quindi concluso che la differenza di trattamento basata sull’età era giustificata e proporzionata all’obiettivo legittimo di garantire l’efficienza del servizio di polizia.

Conclusioni

La Corte ha stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, poiché la differenza di trattamento basata sull’età era oggettivamente e ragionevolmente giustificata.

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