- Numero di ricorso: 22636/19
- Data della sentenza: 13/10/2022
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: Libertà di espressione, esibizione sessuale, diritti delle donne, sanzione sproporzionata
Fatti
La ricorrente, E.B., nata nel 1983 e residente a Bagnolet, era una militante del movimento Femen dal 2012. Il movimento, noto per azioni provocatorie in topless, mira a denunciare la sessualizzazione del corpo femminile e a rivendicarne il controllo. Il 20 dicembre 2013, E.B. ha eseguito una performance nell’Église de la Madeleine a Parigi, simulando un aborto con un pezzo di fegato di bue e mostrandosi a torso nudo con slogan dipinti sul corpo come ‘344ª salope’ e ‘Christmas is canceled’. L’azione, destinata a criticare le posizioni della Chiesa cattolica sull’aborto, si è svolta senza interruzione di funzioni religiose. La performance è stata organizzata e pubblicizzata dal movimento, con la presenza di giornalisti. Tuttavia, il curato della chiesa ha sporto denuncia e ciò ha dato avvio a procedimenti penali contro E.B. per il reato di esibizione sessuale, ai sensi dell’articolo 222-32 del Codice Penale. Il tribunale di primo grado ha ritenuto che la performance costituisse un’esibizione di parti sessuali del corpo in un luogo pubblico e ha condannato la ricorrente a un mese di reclusione con sospensione, oltre a risarcimenti per danni morali e spese legali. La sentenza è stata confermata in appello e il successivo ricorso in cassazione è stato respinto.
Motivazioni
La Corte europea ha analizzato la vicenda sotto l’ottica della libertà di espressione (articolo 10 CEDU) e del principio di legalità (articolo 7 CEDU). Ha esaminato la proporzionalità dell’ingerenza nella libertà di espressione della ricorrente rispetto ai diritti in gioco, come la libertà religiosa e il rispetto della morale pubblica. La Corte ha riconosciuto che la performance della ricorrente era intesa come una forma di espressione politica e artistica su un tema di interesse pubblico, ovvero le politiche anti-abortiste della Chiesa. Tuttavia, ha notato che il luogo scelto, una chiesa, è intrinsecamente legato alla religione e alle convinzioni personali di molti, rendendo la performance potenzialmente offensiva per i fedeli presenti. Pur ritenendo che gli Stati godano di un margine di apprezzamento nella regolamentazione di tali condotte, la Corte ha considerato che tale margine fosse attenuato data la natura politica e simbolica dell’azione. La Corte ha criticato la severità della sanzione inflitta a E.B., evidenziando che una condanna penale con pena detentiva, seppur sospesa, rappresenta una misura particolarmente invasiva e dissuasiva rispetto alla libertà di espressione. Non è emerso un bilanciamento adeguato tra i diritti in gioco, e le autorità nazionali non hanno motivato sufficientemente la necessità di una sanzione di tale gravità.
Conclusioni
La Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 10 CEDU. Pur ammettendo che la condanna era ‘prevista dalla legge’ e perseguiva scopi legittimi come la tutela dell’ordine pubblico, della morale e dei diritti altrui, ha concluso che la sanzione era sproporzionata e non necessaria in una società democratica. La Corte ha sottolineato l’importanza di proteggere la libertà di espressione, specialmente quando riguarda questioni di interesse pubblico. La sanzione imposta ha avuto un effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di espressione della ricorrente e, più in generale, sulla libertà di espressione nel contesto di proteste politiche simboliche.


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