- Numero di ricorso: 66828/16 E ALTRI
- Data della sentenza: 27/01/2022
- Stato Convenuto: Turchia
- Oggetto: Libertà di associazione, diritto di sciopero, tutela sindacale, discriminazione
Fatti
La causa riguarda 32 lavoratori, compresi Selçuk Barış e altri, impiegati presso Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. a Kocaeli, Turchia. Gli stessi hanno protestato contro un accordo collettivo siglato dal Türk Metal Sendikası (Türk Metal Union), ritenuto inadeguato rispetto agli standard di settore. Le proteste hanno incluso un’azione collettiva di astensione dal lavoro durata 13 giorni, durante la quale i lavoratori si sono riuniti su terreni vicini al luogo di lavoro senza ostacolare la produzione. A seguito della protesta, 50 dipendenti, tra cui i ricorrenti, sono stati licenziati per assenteismo ingiustificato. I ricorrenti hanno sostenuto che i licenziamenti erano una ritorsione per le loro attività sindacali e un tentativo di limitare la libertà di associazione e il diritto di scegliere un sindacato diverso. Tribunali del lavoro in primo grado hanno ritenuto i licenziamenti discriminatori e contrari alla libertà sindacale, ordinando il reintegro dei lavoratori e il pagamento di compensazioni. Tuttavia, la Corte di Cassazione turca ha ribaltato tali decisioni, considerando la protesta illegale ai sensi delle leggi sul lavoro turche.
Motivazioni
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha valutato la questione principalmente in relazione all’Articolo 11 della Convenzione, che tutela la libertà di associazione e riunione pacifica. La Corte ha ribadito che il diritto di sciopero costituisce un elemento essenziale della libertà sindacale, ma ha osservato che la protezione offerta dall’Articolo 11 non è assoluta. La giurisprudenza della Corte, infatti, ha sempre circoscritto la tutela dello sciopero alle azioni organizzate formalmente dai sindacati nel contesto delle loro attività di rappresentanza collettiva. Nel caso specifico, i ricorrenti hanno intrapreso una protesta collettiva al di fuori dei meccanismi previsti dalla legge turca per l’organizzazione di uno sciopero legale, senza il coinvolgimento diretto del Türk Metal Sendikası. La Corte ha sottolineato che tale mancanza di formalizzazione ha determinato la qualificazione dell’azione come ‘sciopero spontaneo’, che non è coperto dall’Articolo 11.
Un aspetto centrale della decisione riguarda l’interpretazione restrittiva delle norme nazionali e internazionali sul diritto di sciopero. La Corte ha fatto riferimento alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e alla Carta Sociale Europea, riconoscendo che gli Stati possono imporre limiti ragionevoli al diritto di sciopero, purché tali restrizioni siano giustificate da esigenze democratiche, come il mantenimento dell’ordine pubblico e la protezione dei diritti altrui. In questo caso, le autorità turche hanno sostenuto che il lungo periodo di astensione dal lavoro (13 giorni) e l’assenza di una leadership sindacale formalizzata hanno avuto un impatto significativo sulla produzione, giustificando l’intervento del datore di lavoro e i successivi licenziamenti.
La Corte ha anche esaminato il bilanciamento tra la libertà di associazione e le esigenze di tutela dell’interesse generale. I ricorrenti hanno sostenuto che i licenziamenti rappresentavano una violazione del loro diritto di lasciare il Türk Metal Sendikası e di unirsi a un altro sindacato. Tuttavia, la Corte ha rilevato che le prove non dimostravano in modo chiaro che il datore di lavoro avesse agito per punire la loro scelta sindacale. La questione centrale era invece legata alla partecipazione a un’azione non conforme alle disposizioni legali vigenti, che prescrivono specifiche procedure per lo sciopero, come la dichiarazione formale da parte di un sindacato riconosciuto e il rispetto delle tempistiche previste. La Corte ha considerato che tali requisiti, pur essendo stringenti, non erano in contrasto con i principi della Convenzione, poiché miravano a garantire un equilibrio tra i diritti dei lavoratori e quelli dell’azienda.
Un altro punto rilevante è stato il confronto con precedenti giurisprudenziali, tra cui il caso ‘Demir e Baykara c. Turchia’. In tale contesto, la Corte aveva stabilito che i lavoratori devono avere strumenti effettivi per proteggere i propri interessi, incluso il diritto di sciopero, ma ha chiarito che questi strumenti devono essere esercitati nel rispetto della legislazione nazionale. Nel caso in esame, la Corte ha ribadito che uno sciopero non organizzato formalmente da un sindacato e non legittimato da un processo di negoziazione collettiva non può essere equiparato a una forma di azione sindacale protetta.
Infine, la Corte ha considerato le ragioni addotte dai tribunali nazionali turchi, in particolare dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, le quali hanno ritenuto che l’azione non fosse qualificabile come uno sciopero legale. La Corte ha trovato che tali valutazioni erano coerenti con il margine di apprezzamento lasciato agli Stati membri nella regolamentazione del diritto di sciopero. Pertanto, ha concluso che la questione non rientrava nell’ambito di applicazione dell’Articolo 11 della Convenzione.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, considerando che le azioni collettive intraprese dai lavoratori non rientravano nell’ambito di protezione dell’Articolo 11 della Convenzione. Ha inoltre sottolineato che la natura spontanea e non organizzata dello sciopero impediva di qualificarlo come un’azione sindacale protetta. La decisione riflette un’applicazione rigorosa delle disposizioni della Convenzione relative alla libertà di associazione e alle condizioni per l’esercizio del diritto di sciopero.


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