Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 12767/21
- Data della sentenza: 29/08/2024
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: Libertà di espressione – Diffamazione – Art. 10 CEDU
Fatti
Il ricorrente, M. Jean-Paul Lefebvre, consigliere comunale e presidente di un gruppo di opposizione a Noisy-le-Sec, è stato condannato per diffamazione pubblica nei confronti della società anonyma d’économie mixte (SAEM) Noisy-le-Sec Habitat, responsabile della gestione di una significativa quota di alloggi sociali della città. La vicenda trae origine da accuse di malversazione e favoritismo verso la società L., connessa a crimini locali, da lui sollevate in un post su Facebook. La SAEM, che aveva un legame con il sindaco (in quanto presidente e rappresentante legale della SAEM stessa), si è ritenuta diffamata dalle affermazioni di Lefebvre. Quest’ultimo aveva espresso nel post preoccupazioni su un ‘regolamento di conti di tipo mafioso’, legato all’aggressione con arma da fuoco a un altro consigliere comunale. Nel giudizio di merito, la Corte ha ritenuto che Lefebvre avesse rivolto dichiarazioni lesive nei confronti della SAEM, giudicandola individuabile pur senza citarla espressamente. La SAEM ha intrapreso un’azione civile contro il consigliere per diffamazione, ottenendo un risarcimento simbolico per danni morali e ordinando la rimozione del post.
Motivazioni
La Corte ha considerato che, sebbene Lefebvre avesse il diritto di criticare, le sue affermazioni sui social media configuravano diffamazione in quanto si riferivano a fatti di interesse pubblico con accuse specifiche verso un ente individuabile (SAEM). La Corte ha ritenuto giustificata l’ingerenza nella libertà di espressione, poiché Lefebvre non disponeva di prove sufficienti che confermassero il legame tra la SAEM e l’aggressione a sfondo criminale. La Corte ha applicato un criterio di proporzionalità nella sanzione, riconoscendo la libertà di espressione politica ma precisando che anche un discorso critico deve fondarsi su una base fattuale solida per evitare il danno reputazionale ingiustificato. Sebbene la SAEM fosse coinvolta in procedimenti giudiziari riguardanti favoritismo e traffico di influenze, le prove non suffragavano l’accusa di connessione tra l’ente e le pratiche mafiose. Pertanto, è stata confermata la colpevolezza di Lefebvre in sede civile, giustificando così l’ingerenza come necessaria in una società democratica.
Conclusioni
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ritenendo fondate le ragioni dell’ingerenza nella libertà d’espressione e non violativa dell’art. 10 della Convenzione, ha deliberato per l’assenza di violazione. La sentenza ha stabilito che il diritto di critica di Lefebvre non era illimitato e che la SAEM, pur essendo un ente economico a partecipazione pubblica, ha diritto alla tutela della reputazione. La sanzione irrogata è stata ritenuta proporzionata, includendo un simbolico risarcimento e la rimozione del contenuto diffamatorio dai social media.


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