Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 20007/22
- Data della sentenza: 27/08/2024
- Stato Convenuto: Austria
- Oggetto: Libertà di espressione – Disciplina professionale – Sanzione disciplinare – Informazioni non scientifiche sui vaccini
Fatti
Il caso riguarda un procedimento disciplinare nei confronti di Klaus Bielau, un medico austriaco che ha pubblicato affermazioni sui vaccini in un sito web di ‘medicina olistica’ da lui gestito. Queste dichiarazioni, risalenti al 2016, includevano asserzioni circa l’inefficacia dei vaccini e il ruolo positivo di virus e batteri come ‘aiutanti’ naturali del processo di guarigione. La Commissione Disciplinare della Camera Medica austriaca ha accusato il dott. Bielau di violare i doveri professionali, presentando informazioni non oggettive, non scientificamente sostenibili e potenzialmente dannose per la reputazione della professione medica. Bielau è stato quindi condannato a una multa sospesa di 2.000 euro. Nel corso dei procedimenti giudiziari nazionali, Bielau ha sostenuto che le sue affermazioni riflettessero una minoranza scientifica e intendeva semplicemente stimolare la riflessione. I tribunali nazionali hanno tuttavia ribadito che, essendo un medico praticante, le sue affermazioni dovevano rispettare le norme mediche consolidate, specialmente per garantire che il pubblico riceva informazioni obiettive e scientificamente valide riguardo alla salute pubblica.
Motivazioni
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che la sanzione disciplinare imposta a Bielau non rappresenta una violazione del suo diritto alla libertà di espressione. Pur riconoscendo il valore della partecipazione dei medici ai dibattiti pubblici su questioni di salute, la Corte ha considerato che le affermazioni di Bielau non solo mancassero di un fondamento scientifico, ma fossero anche potenzialmente ingannevoli per il pubblico generale, specialmente considerato che erano pubblicate su un sito web accessibile al pubblico. La Corte ha sottolineato la necessità di bilanciare la libertà di espressione con la protezione della salute pubblica, ritenendo che le informazioni presentate da un medico debbano essere conformi alle conoscenze scientifiche attuali e obiettive. Poiché le dichiarazioni di Bielau erano state definite ‘scientificamente insostenibili’, la Corte ha affermato che la sanzione era proporzionata e che il giudizio dei tribunali austriaci aveva raggiunto un equilibrio ragionevole tra il diritto di Bielau alla libertà di espressione e l’interesse pubblico alla tutela della salute.
Conclusioni
La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell’Articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela la libertà di espressione. La sanzione disciplinare inflitta a Bielau per aver pubblicato informazioni non scientificamente validate sui vaccini è stata considerata legittima e necessaria in una società democratica. La Corte ha concluso che le affermazioni categoriche e non supportate da basi scientifiche fatte da un medico praticante giustificassero la sanzione, in quanto esse potrebbero minare la fiducia del pubblico nella professione medica e danneggiare il benessere pubblico. Tale decisione è stata presa anche in considerazione della sospensione condizionale della multa, che rendeva la sanzione moderata e non eccessiva.


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