- Numero di ricorso: 47600/17
- Data della sentenza: 08/04/2025
- Stato Convenuto: Serbia
- Oggetto: Articolo 10 • Libertà di espressione • Imposizione di una multa a un avvocato per oltraggio alla corte a seguito di dichiarazioni contenute in un ricorso scritto contro una decisione di primo grado
Fatti
Il ricorrente, Č.B., avvocato e già consigliere comunale, presentò nel 2012 un ricorso contro il rigetto di una richiesta di esecuzione di una sentenza favorevole, emessa dall’Alta Corte Amministrativa, che riconosceva il suo mandato elettorale. Nel ricorso, Č.B. espresse forti critiche nei confronti del giudice di primo grado, accusandolo di applicare una giurisprudenza obsoleta, di avere pregiudizi istituzionali e di redigere decisioni prive di logica giuridica. Le sue dichiarazioni includevano espressioni sarcastiche e dure, come il riferimento ai giudici come “geni giuridici” o alla sentenza come “assoluto non-senso”. Il giudice in questione gli inflisse una multa per oltraggio alla corte. Le corti superiori ridussero l’importo della sanzione ma confermarono la sussistenza dell’insulto. Il ricorrente lamentò la violazione della sua libertà di espressione.
Motivazioni
La Corte EDU ha ritenuto che l’imposizione della sanzione costituisse una “interferenza” nella libertà di espressione del ricorrente, ma ha stabilito che tale interferenza fosse giustificata ai sensi dell’art. 10 § 2 CEDU. L’ingerenza era prevista dalla legge (Costituzione e legge sull’esecuzione forzata), perseguiva lo scopo legittimo di tutelare l’autorità della magistratura e risultava necessaria in una società democratica. La Corte ha sottolineato che le dichiarazioni del ricorrente, benché contenute in un atto difensivo non destinato alla diffusione pubblica, erano formulate in termini fortemente offensivi, personali e denigratori nei confronti del giudice coinvolto. Le espressioni impiegate superavano il confine tra critica legittima e insulto gratuito, arrivando a mettere in discussione la professionalità e l’integrità della giudice, insinuando addirittura un abuso d’ufficio. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il giudice nazionale, pur essendo parte coinvolta, non avesse agito in modo arbitrario, in quanto la decisione fu oggetto di riesame da parte di un collegio distinto e successivamente confermata dalla Corte costituzionale. Il quantum della sanzione (circa 425 euro) fu considerato modesto e non lesivo della professione dell’avvocato. La Corte ha distinto questo caso da altri in cui espressioni analoghe erano state considerate legittime, sottolineando il contenuto personale, il tono sarcastico e il contesto giudiziario ristretto.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato, con voto di maggioranza (5 a 2), che non vi è stata violazione dell’articolo 10 CEDU. Ha ritenuto che la sanzione inflitta fosse proporzionata all’obiettivo perseguito, e che le autorità nazionali avessero fornito motivazioni pertinenti e sufficienti. La libertà di espressione dell’avvocato non può giustificare insulti personali rivolti al giudice in un atto processuale.


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