• Numero di ricorso: 22077/19
  • Data della sentenza: 08/04/2025
  • Stato Convenuto: Regno Unito
  • Oggetto: Articolo 8 • Obblighi positivi • Vita privata • Utilizzo del privilegio parlamentare da parte di un membro della Camera dei Lord per rivelare l’identità del ricorrente soggetta a un’ingiunzione di riservatezza pendente
  • Link Hudoc: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242635

Fatti

Il ricorrente, P.G., noto imprenditore e presidente del gruppo Arcadia, era soggetto a un’ingiunzione provvisoria concessa dalla Corte d’Appello britannica per impedire la divulgazione della sua identità in relazione a gravi accuse di molestie sessuali, abusi razziali e mobbing da parte di ex dipendenti. Nonostante tale misura, il 25 ottobre 2018 un membro della Camera dei Lord, invocando il privilegio parlamentare, lo identificò pubblicamente come destinatario delle accuse. Tale dichiarazione ricevette vasta copertura mediatica, rendendo vana l’ingiunzione. Il ricorrente sostenne che il quadro giuridico del Regno Unito non offrisse meccanismi di controllo preventivo o successivo sufficienti per impedire simili divulgazioni, violando così i suoi diritti ai sensi degli articoli 6, 8 e 13 della Convenzione.

Motivazioni

La Corte ha esaminato il caso principalmente sotto il profilo dell’articolo 8 CEDU, valutando se lo Stato avesse adempiuto agli obblighi positivi di protezione della vita privata del ricorrente. Sebbene l’identificazione pubblica da parte di un parlamentare abbia avuto un impatto significativo sulla reputazione del ricorrente, la Corte ha ritenuto che il sistema giuridico britannico, pur non prevedendo controlli esterni ex ante o ex post sull’uso del privilegio parlamentare, non eccedesse il margine di apprezzamento concesso agli Stati membri. In particolare, ha sottolineato che la disciplina interna prevede un sistema di autoregolamentazione del Parlamento e che la portata del privilegio parlamentare è una prerogativa costituzionale radicata nel principio della separazione dei poteri. Inoltre, un’analisi comparativa ha mostrato che la maggior parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa garantisce un’immunità assoluta per dichiarazioni rese in Parlamento. La Corte ha riconosciuto la gravità delle conseguenze per il ricorrente e ha invitato il Parlamento britannico a riesaminare periodicamente l’esigenza di eventuali restrizioni, ma ha ritenuto che al momento attuale non vi fossero motivi sufficientemente forti per imporre un obbligo positivo allo Stato di introdurre tali controlli. Quanto all’articolo 6 §1, la Corte ha confermato la giurisprudenza consolidata secondo cui la limitazione dell’accesso alla giustizia derivante dal privilegio parlamentare non viola la Convenzione, poiché mira a proteggere la libertà di espressione parlamentare e la separazione dei poteri. Anche l’articolo 13 è stato considerato non violato, dato che l’assenza di un rimedio giurisdizionale contro il discorso parlamentare non era di per sé sufficiente a configurare una violazione, essendo conforme alla struttura costituzionale del Regno Unito.

Conclusioni

La Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8, in quanto il sistema britannico offre un adeguato bilanciamento tra libertà di espressione parlamentare e tutela della vita privata. Ha inoltre stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 6 §1 né dell’articolo 13, confermando la compatibilità del privilegio parlamentare con la Convenzione, anche in assenza di rimedi giudiziari contro atti compiuti in Parlamento.

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