- Numero di ricorso: 52302/19
- Data della sentenza: 03/04/2025
- Stato Convenuto: Francia
- Oggetto: Articolo 6 §§ 1, 2 e 3 b) – Processo equo – Presunzione di innocenza – Diritti della difesa – Comparizione dell’accusato in box di plexiglass durante il processo penale
- Link Hudoc: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242531
Fatti
Il ricorrente, J.-F. F., cittadino francese nato nel 1957, è stato condannato per duplice omicidio in banda organizzata. Dopo essersi sottratto alla giustizia per oltre quattro anni, fu arrestato e sottoposto a nuovo processo in appello, dove comparve in un box vitré. Durante l’udienza, chiese di essere interrogato fuori da tale struttura, citando difficoltà uditive e lesione dei suoi diritti alla difesa e alla presunzione d’innocenza. La richiesta fu rigettata dalla Corte d’assise, che ritenne il dispositivo conforme alla legge e necessario per motivi di sicurezza. La Corte di cassazione confermò la decisione.
Motivazioni
La Corte ha esaminato i presunti vizi procedurali alla luce degli articoli 6 §§ 1, 2 e 3 b) CEDU. In relazione all’articolo 6 §§ 1 e 3 b), la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha fornito prove mediche del presunto deficit uditivo, né ha indicato chiaramente in che modo il box vitré avrebbe compromesso la sua capacità di partecipare al processo o comunicare con i difensori. È stato sottolineato che la richiesta di essere interrogato fuori dal box fu formulata solo a processo avanzato. Inoltre, il box era sufficientemente spazioso, privo di soffitto e dotato di sistemi acustici e comunicativi che assicuravano la partecipazione effettiva e il rispetto della confidenzialità con i legali. Quanto alla presunzione di innocenza (art. 6 § 2), la Corte ha riconosciuto che l’uso del box non ha veicolato l’immagine dell’imputato come già colpevole. La decisione della corte d’assise si è basata su elementi concreti, quali la gravità dei reati, la pericolosità del soggetto e il rischio di evasione. Non sono emersi elementi che indichino che l’apparato di sicurezza abbia compromesso l’imparzialità del giudizio. La Corte ha fatto riferimento alla propria giurisprudenza (ad es. Simon Price c. Regno Unito) e ha ribadito che le misure di sicurezza devono essere valutate caso per caso, e che la semplice presenza di un box vitré non comporta automaticamente una violazione della Convenzione.
Conclusioni
La Corte ha dichiarato irricevibili le doglianze riguardanti l’articolo 6 §§ 1 e 3 b) e ha ritenuto, all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione. Il ricorso è stato quindi respinto in quanto manifestamente infondato per la parte relativa al processo equo e ai diritti della difesa, e infondato nel merito per quanto concerne la presunzione d’innocenza.


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