[CEDU] – BĂDESCU E ALTRI c. ROMANIA – n. 22198/18, 48856/18, 57849/19

  • Numero di ricorso: 22198/18, 48856/18, 57849/19
  • Sezione: Quarta Sezione
  • Data della sentenza: 15/04/2025
  • Stato Convenuto: Romania
  • Oggetto: Presunta imprevedibilità della base legale della condanna di giudici per abuso d’ufficio

Fatti

Le ricorrenti, L.B., D.P. e V.C., giudici della Corte d’appello di Bucarest hanno prosciolto da S.D. annullandone la condanna per violazione del principio del ne bis in idem. Successivamente, furono sottoposte a procedimenti penali per abuso d’ufficio per avere intenzionalmente favorito S.D.; la terza ricorrente fu anche condannata per corruzione

Motivazioni

Le ricorrenti lamentavano la violazione dell’articolo 7 CEDU, sostenendo l’imprevedibilità della base legale della loro condanna per abuso di funzione. La Corte ha esaminato se l’articolo 297 del nuovo Codice penale romeno e la sua giurisprudenza applicabile all’epoca fornissero una base legale sufficientemente prevedibile per tali condanne. Ha considerato che il diritto interno, incluse le pronunce della Corte costituzionale rumena e della Corte Suprema, offriva un quadro chiaro sul fatto che i giudici potevano essere ritenuti penalmente responsabili solo in caso di evidente mala fede. La Corte ha osservato che le autorità interne non si erano limitate a contestare l’interpretazione giuridica delle ricorrenti, ma avevano stabilito che queste ultime avevano manipolato consapevolmente la base fattuale del caso per rendere possibile l’applicazione del principio del ne bis in idem e annullare la condanna di S.D. Tale condotta, secondo i giudici interni, fu realizzata con piena consapevolezza e intenzionalità, e non era il risultato di un semplice errore giudiziario. La Corte ha ritenuto che la formulazione dell’articolo 297 §1 CP, come interpretato nel contesto normativo e giurisprudenziale romeno, fosse sufficientemente accessibile e prevedibile. Inoltre, ha osservato che i comportamenti contestati alle ricorrenti andavano al di là del legittimo esercizio dell’attività giudiziaria, riguardando piuttosto l’alterazione consapevole dei fatti processuali per fini determinati, compromettendo così l’indipendenza e l’integrità del giudizio. Di conseguenza, la Corte ha concluso che non vi era stata violazione dell’articolo 7.

Conclusioni

La Corte ha stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione. Ha ritenuto che le ricorrenti, in quanto giudici, avrebbero dovuto prevedere, sulla base della normativa nazionale e della giurisprudenza applicabile, il rischio di una condanna penale qualora avessero fatto cosciente alterazione della base fattuale del processo. La Corte ha riconosciuto che l’interpretazione delle norme da parte delle autorità interne era coerente con l’essenza dell’infrazione di abuso di funzione, e non minava l’indipendenza giudiziaria. Le ricorrenti erano in grado, con uno sforzo ragionevole, di comprendere che le loro azioni potevano configurare un reato secondo il diritto nazionale applicabile.

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