• Numero di ricorso: 16497/20
  • Sezione: Quinta Sezione
  • Data della sentenza: 24/04/2025
  • Stato Convenuto: Ucraina
  • Oggetto: Processo equo – Tribunale imparziale – Pubblicazione del nome del ricorrente nel registro dei corrotti – Finalità occulta del procedimento
  • Link HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-242999

Fatti

A.S., direttore dell’Agenzia nazionale anticorruzione (NABU), fu condannato nel 2019 per violazione amministrativa correlata alla ricezione di regali (vacanze pagate da un amico). Il procedimento, avviato dalla procura e svolto dal tribunale di Sarny, si basò su testimonianze contraddittorie, tra cui quella di un amico (N.), e portò all’inclusione del nome del ricorrente nel registro nazionale dei corrotti, con forte esposizione mediatica e gravi conseguenze reputazionali.

Motivazioni

La Corte ha riscontrato molteplici violazioni di carattere procedurale e sostanziale. Ai sensi dell’articolo 6 § 1, ha stabilito che il procedimento amministrativo penale condotto contro il ricorrente non ha rispettato le garanzie di imparzialità e equità. In particolare, il tribunale di primo grado ha ignorato del tutto le argomentazioni della difesa, non ha valutato le gravi incoerenze nella testimonianza principale dell’accusa (N.) e ha respinto come irrilevanti le dichiarazioni dei testimoni della difesa (amici del ricorrente che confermavano l’avvenuto rimborso). Inoltre, la Corte ha evidenziato che il valore del presunto regalo è stato calcolato arbitrariamente, escludendo sconti noti e dividendo i costi come se il ricorrente avesse sostenuto interamente la spesa, nonostante la presenza di altre famiglie. La Corte ha poi riconosciuto un serio problema di imparzialità: il giudice del procedimento era potenzialmente soggetto a influenza della procura in altro procedimento, situazione che ha generato un legittimo dubbio oggettivo sulla sua indipendenza. Questo timore non è stato affrontato né dal giudice stesso, che ha rigettato la richiesta di ricusazione senza motivazione, né dalla corte d’appello, che ha ignorato del tutto la questione. Ai sensi dell’articolo 8, la Corte ha ritenuto sproporzionata e lesiva della vita privata la pubblicazione del nome del ricorrente nel registro dei corrotti. Tale misura, priva di limiti temporali, ha inciso profondamente sulla reputazione e sull’integrità morale del ricorrente, soprattutto considerando la sua posizione pubblica. La Corte ha chiarito che tale ingerenza non era giustificata da una decisione emessa al termine di un processo equo, e che le autorità non hanno fornito motivazioni sufficienti e pertinenti. Infine, ai sensi dell’articolo 18, in combinato con gli articoli 6 e 8, la Corte ha riconosciuto che le circostanze indicano una finalità occulta e personale del procedimento: colpire la credibilità del direttore di NABU a causa di precedenti indagini contro figure di vertice politico, come il Ministro dell’Interno e il Procuratore Generale. Le dichiarazioni pubbliche ostili, il ruolo gerarchico del Ministero dell’Interno sulla polizia, e i tentativi parlamentari di rimuovere il ricorrente rafforzano tale conclusione.

Conclusioni

La Corte ha accertato la violazione dell’articolo 6 § 1 per assenza di equità e imparzialità processuale; dell’articolo 8 per pubblicazione permanente e lesiva della reputazione del ricorrente nel registro dei corrotti; e dell’articolo 18 per uso del procedimento a fini non legittimi. Ha condannato l’Ucraina a versare 12.000 euro per danno morale e 6.500 euro per spese processuali.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Commenti

commenta, correggi, suggerisci


Scopri di più da FONDAMENTA ETS

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere