- Numero di ricorso: 9988/13 e altri
- Data della sentenza: 14/06/2022
- Stato Convenuto: Russia
- Oggetto: Libertà di associazione, restrizioni sui finanziamenti, Foreign Agents Act, pluralismo democratico
Fatti
I ricorrenti includono settantatre ONG russe e i loro direttori, soggetti a restrizioni imposte dal Foreign Agents Act, una normativa che identifica come ‘agenti stranieri’ le organizzazioni non governative che ricevono finanziamenti dall’estero e svolgono attività politiche. La legge impone obblighi di registrazione, etichettatura dei materiali, controlli finanziari aggiuntivi e sanzioni in caso di mancata conformità. Molte ONG sono state costrette a chiudere o a limitare le loro attività a causa delle restrizioni e delle multe imposte, alimentando un clima di sospetto e stigmatizzazione sociale.
Motivazioni
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha esaminato in profondità il contesto normativo e gli effetti pratici del Foreign Agents Act, ritenendo che le restrizioni imposte dal governo russo abbiano gravemente interferito con i diritti di libertà di espressione e associazione garantiti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione. La Corte ha considerato che la normativa creava una marcata stigmatizzazione delle organizzazioni classificate come ‘agenti stranieri’, imponendo loro etichette che evocano connotazioni negative e minano la loro credibilità pubblica. L’uso di tale terminologia è stato giudicato inadeguato e sproporzionato, in quanto trasforma le organizzazioni in bersagli di discredito sociale e ostacola la loro capacità di operare in modo efficace. Inoltre, la Corte ha criticato la definizione vaga di ‘attività politica’ contenuta nella normativa, che lascia ampio margine alle autorità per interpretazioni arbitrarie, aumentando il rischio di abuso e applicazione selettiva. Questo approccio è stato ritenuto incompatibile con i principi di prevedibilità e chiarezza richiesti dallo stato di diritto. L’analisi ha anche rivelato che le restrizioni sui finanziamenti esteri rappresentano una grave interferenza con la capacità delle ONG di perseguire i loro scopi. La normativa obbliga le organizzazioni a scegliere tra accettare il marchio di ‘agente straniero’ o rinunciare ai finanziamenti essenziali per le loro attività, creando un effetto paralizzante sulla società civile. La Corte ha sottolineato che la libertà di associazione e di espressione rappresenta un pilastro del pluralismo democratico e che limitazioni così stringenti non possono essere giustificate dalla necessità di garantire trasparenza o sicurezza nazionale, specialmente in assenza di prove che dimostrino una minaccia concreta e immediata. Ha inoltre rilevato che l’obbligo di registrazione e le conseguenti ispezioni frequenti e intrusive hanno imposto un onere sproporzionato sulle organizzazioni, interferendo direttamente con le loro operazioni quotidiane e creando una pressione tale da costringerle in molti casi alla chiusura. La Corte ha trovato particolarmente preoccupante il fatto che tali misure colpissero in modo sproporzionato le organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani, nella promozione della democrazia e nella critica al governo, settori essenziali per il funzionamento di una società civile sana e indipendente. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha concluso che il regime giuridico imposto dal Foreign Agents Act non soddisfaceva i requisiti di necessità in una società democratica e violava gli articoli 10 e 11 della Convenzione. Ha infine osservato che l’insieme delle misure adottate contro le ONG ricorrenti ha avuto un effetto dissuasivo generalizzato, compromettendo il loro ruolo di ‘cani da guardia’ della società e minando i valori fondamentali della democrazia e dello stato di diritto.
Conclusioni
La Corte ha stabilito che vi è stata una violazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione, dichiarando che le restrizioni imposte dal Foreign Agents Act non erano né necessarie né proporzionate in una società democratica. Ha ordinato allo Stato di adottare misure per garantire il rispetto dei diritti delle ONG e di eliminare gli effetti discriminatori della normativa.


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