Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 54714/17
  • Data della sentenza: 24/01/2023
  • Stato Convenuto: Russia
  • Oggetto: Diritto alla vita privata – Libertà di espressione – Sequestri e perquisizioni ingiustificate – Rimedi effettivi

Fatti

Il caso riguarda Zoya Svetova, giornalista e attivista per i diritti umani, e la sua famiglia, i quali hanno subito una perquisizione domiciliare e il sequestro di beni personali, tra cui dispositivi elettronici contenenti materiale giornalistico. Il mandato di perquisizione, emesso nel contesto di un’indagine su terze parti legate a Khodorkovskiy, noto oppositore del governo russo, è stato eseguito senza che venisse fornita una copia del mandato ai ricorrenti. Durante l’operazione, la polizia ha confiscato vari dispositivi e documenti, inclusi materiali relativi all’attività giornalistica di Svetova, senza limitazioni o verifiche adeguate. Le autorità russe hanno giustificato l’operazione con il legame indiretto dei ricorrenti con persone oggetto dell’indagine, nonostante essi non avessero alcuna posizione processuale nel caso. Dopo l’infruttuoso tentativo di contestare la perquisizione nei tribunali russi, i ricorrenti hanno presentato il caso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che la perquisizione e il sequestro avessero violato il loro diritto alla vita privata e alla libertà di espressione.

Motivazioni

La Corte ha esaminato la legittimità delle perquisizioni e dei sequestri in relazione agli articoli 8, 10 e 13 della Convenzione. Ha concluso che la misura adottata non rispettava il requisito di necessità in una società democratica, poiché i ricorrenti non erano sospettati di reati e la perquisizione si basava su un mandato estremamente ampio e generico. La Corte ha evidenziato che le autorità hanno esercitato un potere discrezionale eccessivo, con un sequestro indiscriminato di beni personali, compresi materiali di lavoro giornalistici, violando il diritto alla privacy e compromettendo la protezione delle fonti giornalistiche, un elemento centrale della libertà di espressione. Inoltre, la Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 13, in quanto ai ricorrenti non è stato offerto un rimedio effettivo per contestare la legittimità della perquisizione e del sequestro, data l’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo nei confronti delle azioni delle autorità.

Conclusioni

La Corte ha stabilito che la perquisizione e il sequestro dei beni dei ricorrenti hanno costituito una violazione degli articoli 8 e 10 della Convenzione, oltre che dell’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 8. Ha condannato la Russia al risarcimento dei danni morali subiti dai ricorrenti e ha sottolineato la necessità di garanzie adeguate per proteggere i diritti alla privacy e alla libertà di espressione, anche nelle operazioni di polizia.

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