Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 19358/17
  • Data della sentenza: 6 giugno 2024
  • Stato Convenuto: Italia
  • Oggetto: Detenzione illegale – Art. 5 § 1 – Struttura psichiatrica – Mancanza di riparazione – Art. 5 § 5

Fatti

Il caso riguarda F. Cramesteter, cittadino italiano, inizialmente detenuto per reati di detenzione illegale di armi e ricettazione. Nel 2004, la Corte d’appello di Firenze lo assolse per incapacità di intendere e volere al momento della commissione dei reati e ordinò la sua collocazione in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG). La misura di sicurezza fu prorogata più volte fino all’entrata in vigore della legge n. 81/2014, che stabiliva la chiusura degli OPG e introduceva una durata massima per tali misure, pari alla pena massima prevista per il reato commesso. Nonostante l’introduzione della legge e la fine della durata massima della misura, Cramesteter rimase detenuto fino all’ottobre 2016, quando il tribunale di Firenze ne ordinò la liberazione immediata. Il ricorrente ha quindi avviato un procedimento per ottenere un risarcimento per detenzione illegale, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che l’articolo 314 del Codice di procedura penale non si applica alle misure di sicurezza definitive, negando così il risarcimento richiesto.

Motivazioni

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato che la detenzione del ricorrente oltre il limite stabilito dalla legge n. 81/2014 era illegale. La detenzione doveva essere conclusa entro il 28 febbraio 2015, ma Cramesteter fu liberato solo il 26 ottobre 2016. La Corte ha esaminato le argomentazioni del governo italiano, secondo cui la misura di sicurezza era stata applicata in conformità con la legge vigente al momento, e che non vi era obbligo di applicare retroattivamente la nuova norma. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che la privazione della libertà deve sempre avere una base legale valida e, nel caso in esame, il mantenimento della detenzione dopo la scadenza della durata massima era illegale. In aggiunta, la Corte ha stabilito che l’Italia aveva violato l’articolo 5 § 5 della Convenzione, poiché il ricorrente non aveva potuto ottenere alcun risarcimento per il periodo di detenzione illegale subito. La Corte ha respinto l’eccezione del governo sul fatto che il ricorrente non avesse contestato in modo tempestivo le ordinanze di proroga della detenzione, sottolineando che l’illegalità era stata confermata dalle stesse autorità nazionali. Di conseguenza, Cramesteter aveva il diritto di essere risarcito per il danno morale subito a causa della detenzione illegale.

Conclusioni

La Corte ha dichiarato che l’Italia aveva violato l’articolo 5 § 1 della Convenzione a causa del prolungamento illegale della detenzione del ricorrente, e l’articolo 5 § 5 per la mancata concessione di un risarcimento. La Corte ha disposto che lo Stato italiano debba versare a Fabio Cramesteter 8.000 euro per danno morale, più interessi, e ha respinto ulteriori richieste di risarcimento avanzate dal ricorrente.

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