Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 15669/20
- Data della sentenza: 26 settembre 2023
- Stato Convenuto: Turchia
- Oggetto: Principio di legalità in materia penale – App ByLock – organizzazione terroristica
Fatti
Il ricorrente, Yüksel Yalçınkaya, è stato condannato per appartenenza a un’organizzazione terroristica armata, la cosiddetta ‘Organizzazione Terroristica di Fetullah/Struttura Statale Parallela’ (FETÖ/PDY), accusata di aver orchestrato il tentativo di colpo di stato in Turchia del 15 luglio 2016. La condanna del ricorrente si basa principalmente sull’uso dell’applicazione di messaggistica criptata ByLock, la quale, secondo le autorità turche, sarebbe stata sviluppata e utilizzata esclusivamente dai membri di FETÖ/PDY per le loro comunicazioni interne. Ulteriori prove contro il ricorrente includevano l’utilizzo di un conto presso Bank Asya, una banca ritenuta affiliata a FETÖ/PDY, e l’adesione a un sindacato e un’associazione considerati collegati alla stessa organizzazione. Dopo essere stato sospeso dal servizio pubblico e arrestato nel settembre 2016, Yalçınkaya è stato successivamente processato e condannato a sei anni e tre mesi di reclusione per partecipazione a un’organizzazione terroristica. Il ricorrente ha sostenuto che la condanna si basava su interpretazioni giuridiche estese e imprevedibili, violando così il principio del nullum crimen sine lege sancito dall’Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Motivazioni
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha esaminato se la condanna di Yalçınkaya fosse compatibile con l’Articolo 7 della Convenzione, il quale garantisce che nessuno possa essere condannato per un reato che non sia stato chiaramente definito dalla legge. La Corte ha osservato che la condanna del ricorrente si è basata in modo determinante sull’uso dell’applicazione ByLock, considerata dalle autorità turche come uno strumento utilizzato esclusivamente dai membri di FETÖ/PDY. Tuttavia, la Corte ha rilevato che i tribunali nazionali non avevano adeguatamente dimostrato l’intenzionalità specifica necessaria per collegare il ricorrente a un’organizzazione terroristica, limitandosi a considerare l’utilizzo dell’applicazione come prova sufficiente per stabilire la responsabilità penale. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l’interpretazione delle prove da parte dei tribunali turchi era troppo ampia e imprevedibile, in violazione del principio di prevedibilità della legge penale. Il ricorrente non aveva avuto accesso ai dati grezzi raccolti dal server ByLock, compromettendo la possibilità di esercitare efficacemente i suoi diritti di difesa. La Corte ha inoltre osservato che, nonostante lo stato di emergenza dichiarato dopo il tentativo di colpo di stato, le garanzie previste dall’Articolo 7 della Convenzione non potevano essere derogate, neanche in circostanze eccezionali come quelle che la Turchia stava affrontando.
Conclusioni
La Corte ha concluso che vi era stata una violazione dell’Articolo 7 della Convenzione, in quanto la condanna del ricorrente si basava su un’interpretazione imprevedibile e non sufficientemente definita della legge penale. Inoltre, vi è stata una violazione dell’Articolo 6 §1 per la mancanza di un processo equo, dovuta alla mancata divulgazione dei dati grezzi relativi all’uso di ByLock. La Corte ha quindi stabilito che il modo più appropriato per porre rimedio a tali violazioni sarebbe stato il riesame del procedimento penale contro il ricorrente. Il governo turco è stato condannato a risarcire il ricorrente con 12.000 euro per danni morali.


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