Informazioni sulla sentenza
- Numero di ricorso: 60785/19
- Data della sentenza: 18/10/2022
- Stato Convenuto: Danimarca
- Oggetto: Restrizione della libertà di movimento – Nulla poena sine lege – Condanna per ingresso in zona di conflitto – Articolo 7 e Articolo 2 Protocollo 4
Fatti
Il ricorrente, Tommy Mørck Jensen, cittadino danese, è stato condannato a sei mesi di reclusione per aver violato l’ordine di non entrare né soggiornare in zone di conflitto specifiche, in questo caso la zona di al-Raqqa in Siria, senza il permesso delle autorità. Nel periodo compreso tra novembre 2016 e marzo 2017, Jensen ha soggiornato nella zona e ha partecipato a operazioni di combattimento contro l’ISIS a fianco delle forze curde (YPG). La condanna si è basata sull’articolo 114j del codice penale danese e un ordine esecutivo del 2016, che proibiva l’ingresso in specifiche aree soggette a conflitto armato. Il ricorrente ha contestato la legittimità della sua condanna, sostenendo che al momento della sentenza la proibizione sull’area di al-Raqqa era stata revocata, e che non era chiaro che il divieto di ingresso fosse applicabile anche a chi combatteva contro organizzazioni terroristiche.
Motivazioni
La Corte ha analizzato la presunta violazione dell’articolo 7 della Convenzione e dell’articolo 2 del Protocollo 4. Ha concluso che la normativa danese, inclusa l’ordinanza del 2016, era sufficientemente chiara e accessibile. La legge non prevedeva eccezioni per chi entrava in aree proibite anche per combattere contro gruppi terroristici. Riguardo al fatto che il divieto sull’area di al-Raqqa fosse stato successivamente revocato, la Corte ha affermato che tale modifica derivava da circostanze esterne e che non inficia la validità della condanna in quanto l’azione era punibile al momento in cui è stata compiuta. La restrizione alla libertà di movimento era giustificata da ragioni di sicurezza nazionale, prevenzione del crimine e ordine pubblico, e considerata proporzionata poiché Jensen avrebbe potuto chiedere un permesso di ingresso per scopi legittimi.
Conclusioni
La Corte ha stabilito che non vi è stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione, confermando la previsione di legge per la condanna, e non vi è stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo 4, poiché la restrizione alla libertà di movimento è stata considerata giustificata e proporzionata alle esigenze di sicurezza nazionale.


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