Informazioni sulla sentenza

  • Numero di ricorso: 18269/18
  • Data della sentenza: 28/11/2023
  • Stato Convenuto: Bulgaria
  • Oggetto: Tratta di esseri umani – Sfruttamento della prostituzione – Diritto al risarcimento – Protezione delle vittime

Fatti

Il caso riguarda la signora Daniela Danailova Krachunova, vittima di tratta per sfruttamento della prostituzione. Tra il 2012 e il 2013, la ricorrente venne reclutata e costretta da un individuo (indicato come ‘X’) a prostituirsi in diverse località di Sofia, sotto minacce e pressioni psicologiche. Durante questo periodo, tutti i guadagni della ricorrente furono sequestrati dal suo sfruttatore, che le garantiva solamente il minimo necessario per il sostentamento. Nel 2013, dopo vari tentativi di fuga, la ricorrente denunciò X alle autorità, che avviarono un’indagine e portarono X in giudizio per tratta e sfruttamento. Tuttavia, le corti bulgare respinsero la richiesta della ricorrente di risarcimento per i guadagni persi durante il periodo di sfruttamento, basandosi su una norma del Codice penale che vietava il riconoscimento dei proventi derivanti da attività considerate ‘immorali’. Il caso fu portato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale esaminò la compatibilità di tale decisione con gli obblighi della Bulgaria di tutelare i diritti delle vittime di tratta e garantire loro un rimedio effettivo, inclusa la possibilità di risarcimento per i danni subiti.

Motivazioni

La Corte ha rilevato che l’articolo 4 della Convenzione impone agli Stati un obbligo positivo di protezione delle vittime di tratta, che include il diritto a richiedere un risarcimento. La negazione del risarcimento sulla base dell’immoralità dei guadagni derivati dalla prostituzione rappresenta un ostacolo per le vittime di sfruttamento che cercano giustizia e un reinserimento sociale. La Corte ha affermato che il diritto al risarcimento non deve essere escluso sulla base del carattere ‘immorale’ dei guadagni, trattandosi di un obbligo essenziale per lo Stato nei confronti delle vittime di tratta, ai fini della loro riabilitazione e reintegrazione. Inoltre, la normativa interna, che derivava da pregiudizi sociali di epoca totalitaria, è stata giudicata obsoleta e inadeguata rispetto agli standard internazionali di tutela dei diritti umani. La Corte ha quindi stabilito che il diritto della ricorrente a richiedere un risarcimento costituisce un aspetto fondamentale per garantire che la risposta dello Stato alla tratta di esseri umani sia pratica ed efficace.

Conclusioni

La Corte ha concluso che il rifiuto di riconoscere il risarcimento per i guadagni persi della ricorrente costituisse una violazione dell’articolo 4 della Convenzione. Ha ordinato alla Bulgaria di riaprire il procedimento nazionale per consentire un nuovo esame della domanda di risarcimento, al fine di rispettare il diritto della ricorrente a un rimedio effettivo.

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