Art. 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione
o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione
o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico
o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che
sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in
una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione
dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione
dei diritti e della libertà altrui.


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