[CASS] Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sent. n. 7128 del 17 marzo 2025

Oggetto: Inammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 391-quater c.p.c. – Limiti applicativi del rimedio in relazione a decisioni CEDU.

Contesto del caso:

Le ricorrenti chiedevano la revocazione della sentenza della Cassazione n. 15721/2011, che aveva rigettato la loro domanda di risarcimento nei confronti del Ministero dell’Interno per la morte di un loro congiunto, avvenuta per overdose mentre si trovava nella camera di sicurezza della questura. A sostegno del ricorso invocavano la successiva sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 14 settembre 2023 (procedimento n. 2264/12), che aveva accertato la violazione della Convenzione da parte dello Stato italiano.

Decisione della Corte:

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, escludendo l’applicabilità dell’art. 391-quater c.p.c. al caso di specie. Tale norma, introdotta dal d.lgs. 149/2022 in attuazione della legge delega n. 206/2021, consente la revocazione delle sentenze civili passate in giudicato solo nei casi in cui la Corte EDU abbia accertato una violazione della Convenzione che abbia leso un “diritto di stato della persona”, e solo quando la tutela per equivalente non sia idonea a rimuovere gli effetti della violazione.

Motivazioni principali:

  1. Ambito applicativo ristretto dell’art. 391-quater c.p.c.:
    Il rimedio non è utilizzabile in via generale per ogni violazione accertata dalla CEDU, ma solo quando la lesione incide su diritti legati allo status personale (es. filiazione, cittadinanza, matrimonio), ovvero situazioni soggettive che non possono essere riparate con un risarcimento in denaro.
  2. Finalità eccezionale del rimedio:
    La revocazione è prevista come extrema ratio, nei casi in cui il risarcimento economico (tutela per equivalente) non sia sufficiente a garantire una piena restitutio in integrum. È quindi esclusa ogni volta che la pretesa azionata nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato fosse di tipo meramente risarcitorio.
  3. Il caso concreto non riguardava lo status personale:
    La domanda risarcitoria era fondata sulla perdita del rapporto parentale. Il diritto allo status di figlia non era contestato; quello di convivente more uxorio non era stato riconosciuto, ma tale aspetto non era oggetto del ricorso alla CEDU. La richiesta era quindi volta esclusivamente a ottenere un risarcimento per danni patrimoniali e morali.
  4. Risarcimento già riconosciuto dalla Corte EDU:
    La CEDU aveva rigettato la domanda di equa soddisfazione per i danni patrimoniali e accolto quella relativa ai danni non patrimoniali, liquidando un risarcimento per equivalente. Tale soddisfazione è ritenuta dalla Corte di Cassazione idonea a compensare la violazione accertata.
  5. I limiti costituzionali e interpretativi:
    La Corte ha rigettato anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti, ritenendo infondate le doglianze relative alla violazione degli artt. 2, 3, 24, 76, 77 e 117 Cost. Non sussiste disparità di trattamento né compressione del diritto di difesa, dal momento che il legislatore ha facoltà di limitare il rimedio della revocazione solo a situazioni non suscettibili di riparazione economica.

Principio di diritto enunciato:

«La revocazione ex art. 391-quater c.p.c., introdotta in relazione alle sentenze passate in giudicato il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione, è esperibile esclusivamente nei casi in cui la decisione abbia inciso direttamente sul riconoscimento o sulla negazione di uno status personale, e dunque la violazione non sia suscettibile di riparazione per equivalente. È esclusa nei casi in cui la pretesa fatta valere fosse meramente risarcitoria, anche se fondata su un diritto fondamentale diverso da uno status personale.»

Conclusione:

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese tra le parti, in considerazione della novità della questione. Disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private ai fini della diffusione del provvedimento.

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