Oggetto: Questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Diritto del minore ad una famiglia”), nella parte in cui non consentono alle persone non coniugate di accedere al giudizio di idoneità per l’adozione internazionale, in presunta violazione degli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Contesto del caso:
Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato in via incidentale una questione di legittimità costituzionale avverso il divieto, sancito dalla legge n. 184/1983, che impedisce alle persone non coniugate residenti in Italia di accedere all’adozione internazionale, anche qualora siano state riconosciute idonee sotto il profilo genitoriale.
La ricorrente, persona singola con valutazione favorevole, si era vista precludere l’accesso al relativo giudizio di idoneità per il solo fatto di non essere coniugata.
Decisione:
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui preclude alle persone non coniugate la possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale e di accedere al giudizio di idoneità, pur in presenza di attitudini genitoriali positivamente riscontrate.
Motivazioni principali
- Ammissibilità della questione
- La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato (tra cui il mancato riferimento all’art. 6 della legge).
- Il giudice a quo aveva riformulato e arricchito la questione rispetto al precedente rigetto (sent. n. 252/2021), includendo anche l’art. 2 Cost. e una più ampia motivazione sul diritto alla vita privata.
- Tutela della vita privata e autodeterminazione
- L’impossibilità per una persona singola di accedere all’adozione internazionale incide sulla libertà personale e sull’autodeterminazione, entrambe riconducibili agli artt. 2 Cost. e 8 CEDU.
- La scelta di diventare genitori è parte integrante della vita privata.
- Proporzionalità e interesse del minore
- Il legislatore ha progressivamente riconosciuto in altri ambiti l’idoneità del genitore singolo (art. 25, commi 4 e 5, e art. 44 della stessa legge).
- Il divieto assoluto non è giustificabile né con riferimento all’interesse del minore né in base alla necessità in una società democratica, come richiesto dall’art. 8, §2, CEDU.
- Isolamento normativo dell’Italia
- L’Italia è ormai l’unico Stato del Consiglio d’Europa che esclude in via assoluta le persone singole residenti dall’adozione internazionale.
- Tale scelta normativa è ritenuta irragionevole, sproporzionata e lesiva del diritto alla vita privata.
Principio di diritto
L’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente alle persone non coniugate residenti in Italia, valutate idonee sotto il profilo genitoriale, di accedere al giudizio di idoneità all’adozione internazionale, in violazione degli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.
Conclusione
La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui esclude l’accesso delle persone non coniugate all’adozione internazionale.
La pronuncia segna un passo importante verso il riconoscimento del pluralismo familiare e la valorizzazione della valutazione individuale dell’idoneità genitoriale, superando automatismi normativi non più coerenti con la realtà sociale e costituzionale.


commenta, correggi, suggerisci