Procedura dopo la comunicazione di un ricorso – Fase non contenziosa
Il documento è una comunicazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo rivolta ai ricorrenti, datata 30 settembre 2020. Descrive la procedura successiva alla comunicazione del ricorso al Governo, distinguendo tra fase non contenziosa (con possibilità di risoluzione amichevole o dichiarazione unilaterale del Governo) e fase contenziosa. Fornisce indicazioni sulle modalità di rappresentanza legale, sull’eventuale accesso al gratuito patrocinio, sui termini per accettare una proposta amichevole e sulle regole in materia di protezione dei dati e accessibilità del fascicolo.
Procedura dopo la comunicazione di un ricorso – Fase contenziosa
Il documento è una comunicazione ufficiale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, datata 22 luglio 2019, indirizzata ai ricorrenti e relativa alla fase contenziosa del procedimento. Descrive le regole per lo scambio di osservazioni tra le parti, i termini per le memorie e per eventuali richieste di equo risarcimento, le modalità di presentazione dei documenti e l’uso delle lingue ufficiali della Corte. Viene inoltre trattata la possibilità di intervento di altri Stati contraenti quando il ricorrente non è cittadino dello Stato convenuto.
Procedura dopo la comunicazione di un ricorso – Fase unica
Il documento è una comunicazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, datata 16 maggio 2019. Riassume le regole procedurali della fase contenziosa, tra cui la possibilità di esame congiunto di ammissibilità e merito, lo scambio di osservazioni e richieste di equo risarcimento, il regolamento amichevole o la dichiarazione unilaterale, l’obbligo di rappresentanza legale, l’uso delle lingue ufficiali della Corte e la possibilità di intervento di un altro Stato contraente.
L’iter di un ricorso
Il documento è una scheda grafica che illustra l’iter di un ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Mostra le fasi principali: esaurimento dei rimedi interni, presentazione del ricorso, esame di ammissibilità e merito, eventuale sentenza (di violazione o non violazione), esecuzione della sentenza da parte dello Stato e monitoraggio da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Include anche l’eventualità di una richiesta di rinvio alla Grande Camera e l’obbligo per lo Stato di adottare misure individuali o generali.
Ricerca lo stato di un ricorso pendente
Il motore di ricerca della Corte “« SOP » State of Proceedings/ État de la Procédure” permette alle parti di conoscere lo stato della procedura di un ricorso per i casi che sono:
- attribuiti a una formazione giudiziaria
- non sono anonimi
- Sono pendenti davanti alla Corte o sono stati trattati da meno di due anni
Se il ricorso ricercato non corrisponde ai criteri sopra descritti, apparirà il messaggio: “Non può essere fornita alcuna informazione riguardo a questo ricorso.” Si noti che l’informazione relativa allo stato di procedura è disponibile due mesi dopo il cambiamento dello stato della procedura di un ricorso


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